RESIDENZA E CAMBIO VIA - DICHIARAZIONE

26 Giugno 2018

La residenza è il luogo in cui il cittadino vive abitualmente.
Per cambio di residenza si intende il trasferimento della dimora da un Comune ad un altro, mentre per cambio via una variazione di indirizzo o di abitazione all'interno dello stesso Comune.

Come fare: 

Nel termine di 20 giorni dalla data in cui si è verificato il trasferimento, è necessario compilare il modulo di "Dichiarazione di residenza", che è allegato a questa scheda, o che può essere ritirato all'ufficio Anagrafe o all'ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Il modulo di "Dichiarazione residenza", una volta compilato, potrà essere:

La modalità della via telematica è consentita ad una delle seguenti condizioni:

  • che la dichiarazione sia sottoscritta con firma digitale;
  • che la dichiarazione sia trasmessa attraverso la casella di posta elettronica certificata del richiedente;
  • che la copia della dichiarazione recante la firma autografa del richiedente sia acquisita mediante scanner e trasmessa tramite posta elettronica semplice.

 

Il richiedente deve compilare il modulo per sé e per le persone sulle quali esercita la potestà o la tutela.

La dichiarazione deve essere firmata:

  • da tutti i componenti maggiorenni che cambiano residenza;
  • dal capofamiglia della famiglia aggregante, se il richiedente entra in un nucleo familiare;
  • da entrambi i genitori in caso di cambio di residenza di un minore: è sufficiente la firma di un solo genitore se uno dei due è l'unico ad avere la potestà sul minore o nel caso di genitore vedovo.

 

Nel caso la dichiarazione sia resa allo sportello, i soggetti impossibilitati a recarvisi per la firma possono sottoscrivere la dichiarazione preventivamente, oppure a seconda dei casi, possono compilare i moduli di "Assenso capofamiglia" o "Assenso per minore" allegati a questa scheda o disponibili presso i Servizi Demografici e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti *:

  • carta d'identità di tutti coloro che si trasferiscono;
  • il codice fiscale di tutti coloro che si trasferiscono;
  • il documento d'identità di entrambi i genitori, se si tratta del cambio di residenza di un minorenne;
  • eventuali moduli di "Assenso capofamiglia" o "Assenso per minore", come sopra specificato;
  •  

 

* Il D.L. 28/03/2014 n. 47 "Misure urgenti per l'emergenza abitativa, per il mercato delle costruzioni e per Expo 2015", convertito in Legge 23.05.2014, n. 80 all'art 5 prevede che: "Chiunque occupa abusivamente un immobile senza titolo non può chiedere la residenza né l'allacciamento a pubblici servizi in relazione all'immobile medesimo e gli atti emessi in violazione di tale divieto sono nulli a tutti gli effetti di legge." 
Il precedente quadro normativo consentiva a coloro i quali avessero occupato abusivamente un edificio di ottenervi la residenza pur in pendenza di un procedimento penale. La norma in esame mira al ripristino delle situazioni di legalità compromesse dalla sussistenza di fatti penalmente rilevanti. Pertanto con la nuova normativa la residenza si misura non solo sulla abitualità della dimora nell'abitazione ma dalla regolarità del titolo di occupazione, e la dichiarazione di residenza sarà irricevibile qualora non fosse dimostrato che l'alloggio è occupato legittimamente.
Il titolo di occupazione dell'alloggio deve essere dimostrato al momento della richiesta di cambio di iscrizione anagrafica o di cambio di abitazione, presentando copia del titolo che ne consente l'occupazione, o tramite dichiarazione sostitutiva (vedi allegato 1) di atto di notorietà limitatamente ai documenti depositati presso un ente pubblico.
Le persone che non sono in possesso di un documento che dimostri la titolarità all'occupazione dell'alloggio, potranno dimostrare di potervi abitare anche tramite una dichiarazione del proprietario (vedi allegato 2) e in caso di sublocazione anche con una dichiarazione del conduttore (vedi allegato 3).

Dato che per legge la variazione di residenza deve essere annotata sulla patente e sul libretto di circolazione allegare anche:

  • la patente di guida di tutti coloro che si trasferiscono,
  • la carta di circolazione o l'indicazione della targa di tutti i veicoli intestati a coloro che si trasferiscono.

 

La Motorizzazione Civile, nel termine di 180 giorni, invierà per posta un tagliando da apporre sul libretto di circolazione.

STRANIERI

Oltre alle modalità sopra specificate:
Il cittadino di Stato non appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato A.
Il cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea deve allegare la documentazione indicata nell'allegato B.

La verifica della regolarità del soggiorno per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea deve essere effettuata prima dell'iscrizione anagrafica.

Il cittadino proveniente da uno Stato estero, ai fini della registrazione in Anagrafe del rapporto di parentela con altri componenti della famiglia, deve allegare la relativa documentazione, in regola con le disposizioni in materia di traduzione e legalizzazione dei documenti.
 
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

L'ufficiale d'anagrafe rilascerà all'interessato, contestualmente alla presentazione della dichiarazione, oppure invierà via mail o via posta al cittadino e agli eventuali controinteressati, la comunicazione di avvio del procedimento, con cui il cittadino ha la possibilità di recarsi presso gli sportelli ASL, per la scelta del medico curante.

TEMPI

Entro due giorni lavorativi i trasferimenti di cui sopra saranno effettivi e il cittadino potrà richiedere la certificazione relativa alla residenza e allo stato di famiglia limitatamente alle informazioni documentate, e ad ogni altro dato comunque in possesso dell'ufficio.

A partire dalla settimana successiva alla richiesta di cambio di via o residenza, un Agente di Polizia Locale o un Messo Comunale si recherà presso la nuova abitazione dichiarata dal cittadino per accertare la sussistenza dei requisiti per la registrazione della nuova residenza, e ne comunicherà l'esito all'Ufficio Anagrafe.

L'Ufficio Anagrafe trasmetterà per via telematica al Comune di precedente residenza la richiesta di cancellazione e quest'ultimo dovrà confermare entro 5 giorni lavorativi la cancellazione e fornire tutti i dati necessari al completamento dell'iscrizione e all'eventuale rilascio di nuova carta d'identità.

Il procedimento dovrà concludersi entro 45 giorni dalla "Dichiarazione di residenza" resa o inviata dal cittadino.

Nel caso in cui gli accertamenti della dimora abituale diano esito negativo, ovvero sia stata verificata l'assenza dei requisiti cui è subordinata l'iscrizione, l'ufficiale d'anagrafe, entro i 45 giorni, deve provvedere alla comunicazione all'interessato dei requisiti mancanti o degli accertamenti negativi svolti.

L'interessato entro 10 giorni dal ricevimento di tale comunicazione ha diritto di presentare per iscritto le proprie osservazioni, eventualmente corredate da documenti. La comunicazione del preavviso di rigetto interrompe i termini del procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di dieci giorni di cui sopra.

Nel caso di eventuale mancato accoglimento delle osservazioni da parte del cittadino, l'ufficiale d'anagrafe dovrà indicarne la motivazione nel provvedimento con il quale avvisa l'interessato del definitivo esito dei controlli svolti, nonché del conseguente ripristino della posizione anagrafica precedente.

Decorsi i 45 giorni, qualora il cittadino non riceva alcuna comunicazione da parte dell'ufficio Anagrafe, l'iscrizione del cambio di residenza o la registrazione del cambio di via si intendono confermate in virtù dell'istituto del silenzio-assenso.

In caso di dichiarazioni mendaci sarà data informativa all'autorità giudiziaria competente. Gli articoli 75 e 76 del D.P.R. 445/2000 prevedono infatti la decadenza dai benefici e sanzioni penali per chi dichiara il falso ad un pubblico ufficiale.

Normative: 

- D.P.R. 223 del 30/05/1989
- D.L. N. 5 del 09/02/2012 convertito da legge N. 35 del 4/4/2012
- D.P.R. 154 del 31/05/2012 regolamento di attuazione
- Legge n. 241/1990
- D.P.R. 445 del 28/12/2000
- D.L. 28/03/2014 n. 47 convertito in Legge 23.05.2014, n. 80