PRESENZA DI AMIANTO NEGLI EDIFICI
I cittadini (proprietari/amministratore/responsabile dell'attività) devono attivarsi per verificare se è presente dell'amianto negli edifici di competenza.
Come fare:
Nel caso la verifica abbia esito positivo, le modalità operative sono quelle stabilite dalla Regione Lombardia e contenute nell'allegato 4 in fondo alla scheda.
Il proprietario/amministratore/responsabile dell'attività, deve comunicare allASL n°2 di Melegnano e al Comune la presenza di amianto in qualsiasi forma (compatta o friabile) negli edifici, compilando il Modulo per la notifica della presenza di amianto in strutture e luoghi (Modulo NA/1), allegato a questa scheda.
Nel caso di tetti in eternit, per la valutazione dello stato delle coperture esterne, si può fare riferimento all'Indice di Degrado (ID) stabilito con Deliberazione Regionale 18/11/08 n. 13237, allegata in fondo alla scheda.
L'Indice di degrado può essere calcolato da chiunque.
In caso di esposti, l'indice deve essere firmato da un tecnico abilitato (geometra, architetto, ingegnere, Tecnico della prevenzione, persona in possesso di patentino amianto, ecc.).
Dalla suddetta valutazione possono scaturire tre situazioni:
- nessun intervento di bonifica; in tal caso è prevista la rivalutazione dell'indice di degrado con frequenza biennale;
- esecuzione della bonifica entro 3 anni;
- rimozione della copertura entro i successivi 12 mesi.
Il proprietario di un sito con presenza di amianto o il responsabile dell'attività deve, ai sensi del D.M. 6 Settembre 1994, conservare presso la propria sede idonea documentazione da cui risulti il monitoraggio dello stato di conservazione dei materiali contenenti amianto.
Inoltre il medesimo soggetto deve documentare:
- la designazione di una figura responsabile con compiti di controllo e coordinamento di tutte le attività manutentive che possono interessare i materiali di amianto;
- l'ubicazione dei materiali contenenti amianto;
- di garantire il rispetto di efficaci misure di sicurezza durante le attività di pulizia, gli interventi manutentivi e in occasione di ogni evento che possa causare un disturbo ai materiali contenenti amianto;
- di fornire una corretta informazione agli occupanti dell'edificio sulla presenza di amianto nello stabile.
Sono previste sanzioni amministrative - da 100 a 1500 Euro - per i soggetti inadempienti in caso di mancata comunicazione.
DOVE
ASL n°2 Melegnano
Tel. 02 98115368 - fax: 02 98115367
Normative:
- Legge Regionale n°14/2012;
- Legge Regionale n°17/2003, approvato con D.G.R. 22 dicembre 2005 - n°8/1526 "Piano Regionale Amianto Lombardia" (P.R.A.L.);
- D.M. 6 Settembre 1994;
- Circolare ASL Milano 2 del 17 gennaio 2011.
Responsabile:
Francesco Renzulli Tel. 02 98207297
francesco.renzulli@comune.sangiulianomilanese.mi.it