PASSAPORTO: RILASCIO
Il passaporto elettronico rilasciato dalla Questura è dotato di un microprocessore contenente i dati anagrafici, la fotografia del titolare del documento, l'indicazione dell'autorità che lo ha rilasciato, ed è costituito da 48 pagine. Con la nuova normativa la Questura e i Commissariati sono abilitati alla rilevazione delle impronte digitali e all'acquisizione della firma del titolare. Sono esentati dalla deposizione delle impronte i minori di anni 12. Per queste categorie, la pratica del passaporto può essere completata presso gli sportelli dei Servizi Demografici del Comune utilizzando il modulo cartaceo.
Destinatari:
Il passaporto può essere rilasciato solo ai cittadini italiani ed è possibile ottenerlo fin dalla nascita.
Come fare:
E' necessario compilare on line la domanda sul sito: www.passaportonline.poliziadistato.it e fissare l'appuntamento per la consegna della documentazione e per la rilevazione delle impronte digitali: il servizio è gratuito e consente al cittadino di specificare eventuali urgenze nell'ottenere il documento d'espatrio.
Chi non utilizza internet può (con documento di riconoscimento e Codice Fiscale) richiedere il servizio di prenotazione presso i Servizi Demografici del Comune o presso la stazione dei Carabinieri di San Giuliano.
Nel giorno stabilito per l'appuntamento, occorre presentare:
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Il modulo stampato della richiesta passaporto (attenzione a scegliere il modulo corretto tra quello per maggiorenni e minorenni)
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un documento di riconoscimento valido (n.b. portare con sé, oltre all'originale, anche un fotocopia del documento)
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2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto - inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)
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La ricevuta del pagamento a mezzo c/c di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell'Economia e delle Finanze - Dipartimento del tesoro.
La causale è: "importo per il rilascio del passaporto elettronico". Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali. -
Un contrassegno amministrativo da € 73,50 (da richiedere in una rivendita di valori bollati o tabaccaio)
- la denuncia di furto o smarrimento, nel caso si faccia richiesta di rilascio di nuovo passaporto per smarrimento o furto del precedente.
Portare con sé anche la stampa della ricevuta che viene inviata dal sistema dopo la registrazione al sito Agenda passaporto
Minori
Tutti i minori di cittadinanza italiana per espatriare devono essere in possesso di un documento personale valido per l'espatrio quindi del passaporto, o per i Paesi UE, anche della carta di identità valida per l'espatrio.
Assenso dei genitori
Per richiedere il passaporto per il figlio minore è necessario l'assenso di entrambi i genitori (coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali.) e che il minore sia cittadino italiano.
Questi devono firmare l'assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l'ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell'assenso si deve essere in possesso del nulla osta del Giudice tutelare.
Se uno dei due genitori è impossibilitato a presentarsi per la dichiarazione, il richiedente può allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmato in originale (il documento deve essere firmato per il confronto delle firme) con una dichiarazione scritta di assenso all'espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa ai cittadini comunitari.
Il genitore extracomunitario che si trova in Italia ma in una città diversa da quella dove sarà rilasciato il passaporto del minore potrà recarsi nel commissariato a lui più vicino per rilasciare l'assenso davanti ad un pubblico ufficiale.
Se uno dei due genitori è extracomunitario e non è presente in Italia, quindi non può recarsi presso una Questura per l'assenso, allora si deve recare presso l'Ambasciata italiana nel Paese estero dove si trova e firmare l'assenso che in questo modo è legalizzato e spedito poi in Italia dall'Ufficio diplomatico.
Dichiarazione di accompagnamento
Ogni volta che un minore di anni 14 viaggia all'estero, ovvero fuori dal territorio nazionale, non accompagnato da uno dei genitori o da chi ne fa le veci, necessita di una dichiarazione di accompagnamento in cui deve essere riportato il nome della persona o dell'ente cui il minore viene affidato, sottoscritta da chi esercita sul minore la potestà e vistata dagli organi competenti al rilascio del passaporto.
La dichiarazione di accompagnamento è applicabile ai soli minori italiani e solo quando viaggino fuori dei confini nazionali con persona diversa dall'esercente la responsabilità genitoriale o tutoria.
La validità della dichiarazione di accompagnamento riguarda un solo viaggio (da intendersi come andata e/o ritorno) dal Paese di residenza del minore con destinazione determinata e non può eccedere, di norma, il termine massimo di sei mesi.
Gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono indicare fino ad un massimo di due accompagnatori, che saranno tuttavia alternativi fra di loro.
Nel rendere la dichiarazione di accompagnamento, gli esercenti la responsabilità genitoriale o tutoria possono chiedere che i nominativi degli accompagnatori, la durata del viaggio e la destinazione siano stampati sul passaporto del minore o in alternativa che tali dati siano riportati in una separata attestazione, che verrà stampata dall'ufficio competente.
Nel caso in cui il minore sia affidato ad un ente o ad una compagnia di trasporto, per garantire la completezza e la leggibilità dei dati relativi al viaggio, è rilasciata unicamente l'attestazione. Si suggerisce, prima di acquistare il biglietto della compagnia di trasporto di verificare che la stessa accetti che il minore sia ad essa affidato.
Se il minore di anni 14 viaggia con i genitori (anche uno soltanto) non è necessario che al passaporto del minore sia allegata la dichiarazione di accompagno in quanto i dati anagrafici (anche in inglese e francese) dei genitori viventi sono indicati alla pg.5 del minore di 14 anni.
E' possibile prenotarsi su Agenda passaporto https://www.passaportonline.poliziadistato.it anche per richiedere la dichiarazione di accompagnamento. Quando il documento sarà pronto per il ritiro il cittadino verrà avvisato dal sistema via e-mail.
Dichiarazione di accompagnamento per viaggi in Italia
La dichiarazione di accompagnamento non può essere rilasciata per viaggi sul territorio nazionale (ad esempio da Roma a Milano), cosa che invece alcune compagnie aeree continuano erroneamente a richiedere a causa di loro regolamenti interni.
Il minore italiano per viaggiare deve avere un suo documento personale ricordiamo però che per i tratti nazionali alcune compagnie aeree o di navigazione richiedono una specifica documentazione per il minore che viaggia accompagnato da persone diverse dai genitori.
Si precisa però che gli uffici di Polizia, per legge, rilasciano la dichiarazioni di accompagno solo per i minori italiani che espatriano e non per viaggi sul territorio nazionale. Perciò, per non avere spiacevoli sorprese all'imbarco, è necessario per i documenti informarsi in anticipo presso le stesse compagnie per vedere cosa prevede il loro regolamento interno.
Tempi
Il passaporto viene ritirato direttamente in Questura.
Validità
Il passaporto vale 10 anni e non è rinnovabile alla scadenza.
Per i minori di età inferiore a 3 anni il passaporto ha validità di 3 anni, mentre dai 3 ai 18 anni il passaporto vale 5 anni.
Altre informazioni
Coloro i quali intendono recarsi negli Stati Uniti usufruendo del Visa Waiver Program, che consente di viaggiare senza il visto, dovranno richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti.
Per usufruire del programma "Visa Waiver Program" (Viaggio senza visto) è necessario:
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viaggiare esclusivamente per affari e/o per turismo
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rimanere negli Stati Uniti non più di 90 giorni
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possedere un biglietto di ritorno.
Per viaggiare con il Visa Waiver Program si deve richiedere un'autorizzazione al viaggio elettronica, (ESTA -Electronic System for Travel Authorization) prima di salire a bordo del mezzo di trasporto, aereo o navale, in rotta verso gli Stati Uniti. L'Esta è rilasciata online dall'autorità statunitense, previo pagamento di una tassa ($ 14), anche questa pagabile online.
Requisito obbligatorio per ottenere l'Esta è il possesso del passaporto elettronico, ovvero del passaporto con microchip inserito frontalmente nella copertina.
In mancanza anche di uno dei requisiti elencati, è necessario richiedere il visto.
N.B. Dal 1 aprile 2016 i passaporti validi per recarsi negli USA con il Visa Waiver Program sono solo quelli elettronici. Hanno una numerazione a 9 cifre, di cui 2 lettere e 7 numeri (i primi emessi sono della serie AA)
I minori per beneficiare del Visa Waiver Program devono essere in possesso di passaporto individuale.
Attenzione: la mancata partenza dagli U.S.A. entro i 90 giorni, comprometterà la possibilità di usare nuovamente il programma Visa Waiver Program.
Coloro i quali hanno viaggiato in Libia, Somalia, Yemen, Sudan, Siria, Iran ed Iraq dopo il 1° marzo 2011 devono fare domanda di visto USA in quanto non possono registrarsi con ESTA. Qualora il viaggio sia avvenuto per motivi ufficiali, è possibile registrarsi con ESTA rispondendo alle domande relative al viaggio intercorso dopo il primo marzo in uno dei sette paesi sopra menzionati: in caso di diniego della registrazione ESTA, si dovrà procedere alla domanda di visto USA.
Per i casi non elencati in questa pagina vi suggeriamo di contattare direttamente l'Ambasciata americana per verificare la documentazione necessaria al vostro viaggio http://italian.italy.usembassy.gov/ e per tutte le altre informazioni generali il sito Viaggiare Sicuri del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione
Internazionale http://www.viaggiaresicuri.it/
Per tutte le informazioni più complete si rimanda al sito della Polizia di Stato http://www.poliziadistato.it
Normative:
- Decreto Legge n°135/2009;
- Art. 5-bis, comma 2, della legge n. 89 del 2014 conversione del DL 66 del 2014.
Responsabile:
Cristina Zanaboni Tel. 02 98207236
cristina.zanaboni@comune.sangiulianomilanese.mi.it