Aggiornamenti disposizioni anti-Covid: DPCM del 14/1/2021 e Ordnanza Ministero della Salute
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - 16 gennaio
Il Ministro della Salute ha firmato il 16 gennaio l'Ordinanza, in vigore dal 17 gennaio 2021, che colloca in area rossa la Regione Lombardia.
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Sito del Governo
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 14 gennaio
Il Presidente del Consiglio ha firmato il nuovo DPCM che prevede ulteriori restrizioni per la nostra Regione che, con ordinanza del Ministero della Salute, è stata classificata come zona rossa a partire dal 17 gennaio 2021:
Ecco le principali disposizioni per la Lombardia:
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - 8 gennaio 20201
In base all’Ordinanza dell'8 gennaio 2021, a partire dal 10 gennaio e fino al 15 gennaio la Lombardia è in ‘zona arancione’.
Resta ferma, per tutto il periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021, l’applicazione delle altre misure previste dal DPCM del 3 dicembre 2020 e dalle successive Ordinanze.
Ecco le misure principali:
- Sono vietati tutti gli spostamenti in un comune diverso da quello di residenza, domicilio o abitazione, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione. All’interno del proprio Comune è consentito spostarsi liberamente dalle ore 5 alle ore 22 senza dover motivare lo spostamento. Dopo le ore 22 sono vietati tutti gli spostamenti, ad eccezione di quelli motivati da comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute, che andranno giustificati esibendo una autodichiarazione.
- Le attività didattiche ed educative per i nidi, scuole materne, scuole elementari e scuole medie riprendono in presenza a partire dal 7 gennaio 2021. dall’11 al 24 gennaio 2021 per tutti gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado (c.d. scuole superiori) e per le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado (IeFP) le lezioni si svolgano attraverso didattica a distanza per il 100% degli studenti.
- Sono sospese le attività dei servizi di ristorazione fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie. L’asporto è consentito fino alle ore 22.00 con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni.
- Le attività commerciali al dettaglio sono consentite, a condizione che sia assicurato il rispetto della distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni. Non sono più previste limitazioni alle categorie di beni vendibili. Nelle giornate festive e prefestive, resta invece confermata la chiusura degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e dei mercati coperti, a eccezione delle farmacie, parafarmacie, presidi sanitari, punti vendita di generi alimentari, tabacchi ed edicole.
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F.A.Q. sulle misure fino al 15 gennaio 2021
DECRETO LEGGE – 5 gennaio 2021
Il Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente Giuseppe Conte e del Ministro della salute Roberto Speranza, ha approvato un decreto-legge che introduce ulteriori disposizioni urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19. Questi i punti principali:
- Periodo compreso tra il 7 e il 15 gennaio 2021:
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F.A.Q. sulle misure fino al 10 gennaio 2021
DECRETO LEGGE – 18 dicembre
Il Presidente del Consiglio ha firmato il Decreto Legge del 18 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ecco le principali novità:
- Nei giorni 24, 25, 26, 27 e 31 dicembre 2020, e nei giorni 1, 2, 3, 5 e 6 gennaio, in tutta Italia saranno in vigore le regole relative alla «zona rossa»
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Sito Regione Lombardia
Scarica il modello di autocertificazione per gli spostamenti nelle giornate arancioni e rosse.
ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 11 dicembre
Il Ministro della Salute ha firmato una nuova Ordinanza che, dal 13 dicembre prossimo, dispone l’area gialla per Regione Lombardia.
SPOSTAMENTI
Sono sempre consentiti gli spostamenti dalle 5 alle 22 all’interno della propria regione e verso altre in zona gialla
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Sito Regione Lombardia
DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 3 dicembre
Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 3 dicembre contenente le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Ecco le principali novità in vigore dal 4 dicembre al 15 gennaio 2021:
- Si conferma il sistema delle 3 aree di rischio, con ulteriori restrizioni nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio: sono infatti vietati gli spostamenti tra Regioni e tra Comuni il 25 e 26 dicembre e il 1 gennaio, salve comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o motivi di salute.
- Prevista la quarantena obbligatoria per chi rientra dall'estero e per chi arriva in Italia.
- Resta il divieto di uscita notturna, in tutto il territorio nazionale, dalle ore 22 alle 5 con estensione, nella notte di San Silvestro, dalle 22 fino alle 7 del mattino.
- Forte raccomandazione a non ricevere a casa persone non conviventi.
- Si dispone il ritorno in classe al 75% per gli studenti delle superiori dal 7 gennaio.
- Nelle zone gialle, i ristoranti potranno restare aperti a pranzo anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno e l'Epifania. Nelle aree rosse e arancioni, dalle ore 5 alle 22, bar e ristoranti potranno fare servizio da asporto. Confermato l'orario dalle ore 5 alle 18 anche per i bar e altri locali di somministrazione cibi e bevande.
- Dalle ore 18 del 31 dicembre e fino alle ore 7 del 1 gennaio, la ristorazione negli alberghi e in altre strutture ricettive viene consentita solo con servizio in camera.
- Dal 4 dicembre al 6 gennaio i negozi potranno restare aperti fino alle 21. Nei fine settimana e nei giorni festivi i centri commerciali, a eccezione di supermercati e esercizi che vendono beni di prima necessità, resteranno chiusi.
- Chiusi anche gli impianti sciistici fino al 7 gennaio.
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ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 27 novembre
Il Ministro della Salute ha firmato un'Ordinanza che, a partire dal 29 novembre, dispone il passaggio nell’area arancione di Regione Lombardia. Il provvedimento resta in vigore fino al 3 dicembre 2020.
Ecco i punti principali:
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ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 19 novembre
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Rinnovate fino al 3 dicembre le misure disposte nell’Ordinanza emanata lo scorso 4 novembre con cui Regione Lombardia è stata inserita in "zona rossa". Resta ferma la possibilità di nuove classificazioni prevista dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 3 novembre 2020.
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ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 10 novembre
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 4 novembre
Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 3 novembre
Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 3 novembre 2020 (e relativi allegati), contenenti le nuove misure per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni si applicano dalla data del 6 novembre 2020, in sostituzione di quelle del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 3 dicembre 2020.
In base all' Ordinanza del Ministro della Salute del 4 novembre, la Lombardia viene collocata a partire dal 6 novembre, e per almeno 15 giorni a partire da tale data, fra le regioni in ‘zona rossa’, ovvero ad alto rischio, con le conseguenti misure più stringenti:
- È vietato ogni spostamento, anche all’interno del proprio Comune, in qualsiasi orario, salvo che per motivi di lavoro, necessità e salute; vietati gli spostamenti da una Regione all’altra e da un Comune all’altro. Si dovrà avere sempre il modello di autocertificazione;
- Chiuse le attività dei servizi di ristorazione (bar, ristoranti, pub, gelaterie, pasticcerie), 7 giorni su 7. L’asporto è consentito fino alle ore 22. Per la consegna a domicilio non ci sono restrizioni;
- Chiuse le attività commerciali al dettaglio (negozi), sia di vicinato che nelle medie e grandi strutture di vendita. Rimangono aperti: negozi di generi alimentari, edicole, tabaccai, farmacie, parafarmacie e le altre attività di vendita individuate nell’allegato 23 del DPCM. I centri commerciali dovranno consentire l’accesso a tali attività ferme restando le chiusure nei giorni festivi e prefestivi già previste a livello nazionale.
- Restano aperte edicole, tabaccherie, farmacie e parafarmacie, lavanderie, parrucchieri e barbieri. Chiusi i centri estetici;
- Sono chiusi i mercati, salvo le attività dirette alla vendita di soli generi alimentari;
- Didattica a distanza per le scuole secondarie di primo grado e di secondo grado (ad eccezione del primo anno di scuola secondaria di primo grado). Restano aperte, quindi, solo le scuole dell’Infanzia, le scuole Primarie e il primo anno della Secondaria di primo grado. Chiuse le università, salvo specifiche eccezioni;
- Sono sospese tutte le competizioni sportive salvo quelle riconosciute di interesse nazionale dal CONI e CIP. Sospese le attività nei centri sportivi. Rimane consentito svolgere attività motoria nei pressi della propria abitazione e attività sportiva solo all’aperto in forma individuale;
- Sono chiusi musei e mostre; chiusi anche teatri, cinema, palestre, piscine, centri benessere, centri natatori, centri termali, attività di sale giochi, sale scommesse, bingo, anche nei bar e nelle tabaccherie;
- Per i mezzi di trasporto pubblico è consentito il riempimento solo fino al 50%, fatta eccezione per i mezzi di trasporto scolastico.
Info: sito del Governo e di Regione Lombardia
Le FAQ relative alle disposizioni del Dpcm 3 novembre 2020 suddivise per aree di criticità
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 24 ottobre
Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 24 ottobre 2020 (e relativi allegati) recante le nuove misure urgenti di contenimento del contagio Covid-19 sull’intero territorio nazionale che produce effetto dal 26 ottobre fino al 24 novembre 2020.
Ecco le principali misure contenute:
- dopo le ore 18,00 è vietato il consumo di cibi e bevande nei luoghi pubblici e aperti al pubblico;
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, nonché fino alle ore 24,00 la ristorazione con asporto, con divieto di consumazione sul posto o nelle adiacenze;
- È fatto obbligo nei locali pubblici e aperti al pubblico, nonché in tutti gli esercizi commerciali di esporre all’ingresso del locale un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente nel locale medesimo- È fortemente raccomandato a tutte le persone fisiche di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi;
- sono sospese le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo, casinò e gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
- le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica incrementando il ricorso alla didattica digitale integrata, per una quota pari al 75 per cento delle attività , modulando ulteriormente la gestione degli orari di ingresso e di uscita degli alunni, anche attraverso l'eventuale utilizzo di turni pomeridiani e disponendo che l'ingresso non avvenga in ogni caso prima delle 9;
- le pubbliche amministrazione dispongono una differenziazione dell’orario di ingresso del personale. È raccomandata la differenziazione dell’orario di ingresso del personale anche da parte dei datori di lavoro privati;
Info: sito del Governo
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE E DEL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA - 21 ottobre
Il Ministro della Salute e il Presidente di Regione Lombardia hanno firmato una nuova Ordinanza per stabilire ulteriori misure di prevenzione e gestione dell’emergenza Covid-19.
Su tutto il territorio di Regione Lombardia, dalle ore 23.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, sono consentiti soltanto gli spostamenti motivati da esigenze lavorative, situazioni di necessità, situazioni di urgenza o motivi di salute. Per giustificare gli spostamenti sarà necessario esibire una autocertificazione.
È consentito in ogni caso fare rientro presso il proprio domicilio, dimora o residenza.
Il Presidente di Regione Lombardia ha inoltre firmato la nuova Ordinanza n. 623, che aggiorna ed integra i contenuti dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre.
Le disposizioni riportate dall’Ordinanza del Ministro della Salute e dall’Ordinanza regionale n. 623 entrano in vigore a partire dal 22 ottobre e restano valide fino al 13 novembre 2020.
Tra le novità previste dall’Ordinanza n. 623 si evidenziano, in particolare:
CHIUSURA GRANDI NEGOZI E CENTRI COMMERCIALI
Nelle giornate di sabato e domenica è disposta la chiusura di:
- grandi strutture di vendita,
- esercizi commerciali al dettaglio presenti all'interno dei centri commerciali.
Restano invece aperti, anche il sabato e la domenica, i negozi che vendono:
- generi alimentari,
- alimenti e prodotti per animali domestici,
- prodotti cosmetici e per l’igiene personale,
- prodotti per l’igiene della casa,
- piante e fiori e relativi prodotti accessori.
Rimangono aperte anche farmacie, parafarmacie, tabaccherie e rivendite di monopoli.
MISURE ANTI-ASSEMBRAMENTO
All’ingresso degli esercizi commerciali al dettaglio e degli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande deve essere obbligatoriamente esposto un cartello che riporti il numero massimo di persone ammesse contemporaneamente all’interno, sulla base dei protocolli e delle linee guida in vigore.
Nei locali devono essere evitati gli assembramenti e va assicurato il mantenimento di almeno un metro di distanza tra i clienti. Le medie e grandi strutture di vendita devono adottare, se possibile, modalità di prenotazione per gestire l'ingresso dei clienti (ad es. tramite app).
SAGRE E FIERE
È vietato lo svolgimento di sagre e fiere di comunità. Sono invece consentite le manifestazioni che si svolgono in appositi quartieri fieristici.
Con l’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre vengono inoltre aggiornate o confermate le seguenti disposizioni:
MISURE ANTI-MOVIDA
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite dalle ore 5.00 fino alle ore 23.00. Dopo le ore 18.00 il consumo deve avvenire esclusivamente ai tavoli. È consentito un massimo di 6 persone per tavolo, senza conteggiare conviventi e congiunti;
- con la chiusura degli esercizi pubblici all'ora stabilita deve cessare ogni somministrazione e va effettuato lo sgombero del locale,
- resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio, mentre la ristorazione con asporto o con modalità ‘drive-through’ (servizio in automobile) è consentita fino alle ore 23.00, con divieto di consumare sul posto o nelle vicinanze;
- sono chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle ore 18 alle ore 5.00 (solo se con accesso dalla strada);
- è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00 e fino alle ore 5.00 del mattino seguente.
- è vietata dalle ore 18.00 alle ore 5.00 la consumazione di bevande su aree aperte al pubblico;
- è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai Sindaci.
DIDATTICA A DISTANZA
A partire dal 26 ottobre, le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono realizzare le proprie attività attraverso la didattica a distanza per l'intera classe, se ci sono già le condizioni di effettuarla e salvo eventuali bisogni educativi speciali. Agli altri istituti viene fortemente raccomandato di adoperarsi nel più breve tempo possibile per poter svolgere anch’essi la didattica a distanza.
Sono escluse le attività di laboratorio, che possono essere svolte in presenza. Alle Università è raccomandata la promozione della didattica a distanza quanto più possibile.
Ai dirigenti degli istituti scolastici si raccomanda inoltre di differenziare gli ingressi a scuola.
SPORT DI CONTATTO SVOLTI DA ASSOCIAZIONI E SOCIETÀ DILETTANTISTICHE
Sono sospese tutte le gare e le competizioni riconosciute di interesse regionale, provinciale o locale dal CONI, dal CIP e dalle rispettive federazioni sportive nazionali, discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva.
Gli allenamenti e la preparazione atletica possono essere svolti individualmente. Le società e le associazioni dilettantistiche devono garantire il rispetto delle misure di prevenzione, tra cui il mantenimento di almeno due metri di distanza tra ciascuna persona.
SALE GIOCHI, SALE SCOMMESSE E SALE BINGO
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
ATTIVITÀ ECONOMICHE
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 623 del 21 ottobre resta valido quanto previsto dalle precedenti disposizioni attualmente in vigore.
Per info: Regione Lombardia
- Modello autocertificazione - 22 ottobre
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 18 ottobre
Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM del 18 ottobre 2020 sulle misure per il contrasto e il contenimento dell'emergenza Covid-19. Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 19 ottobre 2020, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 1, comma 1, lettera d), n. 6, che si applica a far data dal 21 ottobre 2020, e sono efficaci fino al 13 novembre 2020.
Ecco, in breve, alcune delle disposizioni contenute nel testo del nuovo DPCM:
Ristorazione (es. bar, ristoranti, pub, birrerie)
- Tutte attività di ristorazione potranno operare dalle ore 5 del mattino a mezzanotte se il consumo avviene ai tavoli. Somministrazione non al tavolo consentita fino alle 18;
- Vietata la vendita per asporto di qualsiasi bevanda alcolica da parte di tutte le tipologie di esercizi pubblici, nonché da parte degli esercizi commerciali e delle attività artigianali dalle ore 18.00. E’ sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico;
- Consegne a domicilio senza vincolo di orario, asporto fino a mezzanotte;
- Nei ristoranti massimo sei persone per singolo tavolo e affissioni all'esterno che indichino il limite massimo di capienza;
- Nessuna limitazione di orari invece per servizi di ristorazione in ospedali, aeroporti e stazioni
Scuola e istruzione
- Attività scolastica continua in presenza;
- Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali secondarie di secondo grado organizzano le attività didattiche con modalità a distanza alternate ad attività in presenza, ad eccezione delle attività di laboratorio. Alle Scuole secondarie di secondo grado è consigliato favorite modalità flessibili per la gestione dell’attività didattica: ingresso alle ore 9 e possibili turni pomeridiani.
- Università: pianificazione libera se in presenza o a distanza sulla base dell’evoluzione dei contagi e in funzione delle esigenze formative.
Sport e attività fisica
- Vietato sport di contatto a livello amatoriale.
- Sospensione degli sport di contatto dilettantistici a livello regionale e locale;
- Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche;
- Palestre e piscine: hanno una settimana per adeguarsi ai protocolli di sicurezza. Se rispettato, non verranno chiuse. Diversamente le palestre verranno chiuse.
- Consentiti solo gli sport individuali e di squadra riconosciuti di interesse nazionale o regionale.
- La presenza del pubblico resta fissato a quanto già previsto nel precedente Dpcm.
Altro
- Vietate sagre, fiere locali. Consentite fiere e conferenze stampa a carattere internazionale.
- Stop a congressi, salvo quelli organizzati a distanza.
- I Sindaci dispongono la chiusura al pubblico, dopo le ore 21, di vie o piazze nei centri urbani, dove si possono creare situazioni di assembramento
- Attività in sale bingo e sale giochi consentite solo dalle ore 8 alle ore 21
- Nell'ambito delle pubbliche amministrazioni, le riunioni si svolgono in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni di interesse pubblico
- Incentivare lo smart working nella Pubblica Amministrazione e nelle aziende private.
Info: sito del Governo
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ORDINANZA REGIONALE N. 620 - 16 ottobre
Il Presidente di Regione Lombardia ha firmato il 16 ottobre una nuova Ordinanza n. 620 in materia di contrasto dell’epidemia da Covid-19. Le disposizioni hanno validità dal 17 ottobre fino al 6 novembre 2020. L’Ordinanza prevede in particolare:
Misure anti-movida
- Le attività di somministrazione di alimenti e bevande, sia su area pubblica che privata (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, rosticcerie, pizzerie, chioschi) sono consentite fino alle 24.00. Dopo le ore 18.00 il consumo è consentito esclusivamente ai tavoli;
- è vietata la vendita da asporto di qualsiasi bevanda alcolica dopo le ore 18.00. Resta sempre consentita la ristorazione con consegna a domicilio;
- chiusi i distributori h24 di alimenti confezionati e bevande dalle 18 alle 6.00 (solo se con accesso dalla strada);
- è vietata dalle 18.00 alle 6.00 la consumazione di alimenti e bevande su aree pubbliche;
- è sempre vietato il consumo di bevande alcoliche di qualsiasi gradazione nelle aree pubbliche compresi parchi, giardini e ville aperte al pubblico.
Ulteriori misure restrittive possono essere adottate dai Sindaci.
Sport di contatto dilettantistici
Sono sospese tutte le gare, le competizioni e le altre attività, anche di allenamento, degli sport di contatto, svolti a livello regionale o locale ‒ sia agonistico che di base ‒ dalle associazioni e società dilettantistiche.
Sale giochi, sale scommesse e sale Bingo
Sono sospese le attività delle sale giochi, sale scommesse e sale bingo. È inoltre vietato l’uso delle “slot machine” negli esercizi pubblici, commerciali e di rivendita di monopoli.
Didattica a distanza
Le scuole secondarie di secondo grado e le istituzioni formative professionali di secondo grado devono organizzare le attività in modalità alternata tra distanza e presenza, sono escluse le attività di laboratorio. Alle Università è raccomandata la promozione della didattica quanto più possibile in tale modalità.
Accesso alle RSA
L’accesso alle strutture delle unità di offerta residenziali della Rete territoriale da parte di familiari/caregiver e conoscenti è vietata, salvo autorizzazione del responsabile medico ovvero del Referente COVID-19 della struttura stessa (esempio: situazioni di fine vita) e, comunque sempre dopo rilevazione della temperatura corporea all’entrata e l’adozione di tutte le misure necessarie ad impedire il contagio.
Attività economiche
Le attività economiche elencate al punto 1.4 dell’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre devono essere svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell’allegato 1. Tutti i lavoratori di tali attività sono obbligati all’utilizzo di dispositivi di protezione delle vie respiratorie, a prescindere dal luogo di svolgimento dell’attività.
Misurazione della temperatura
Sono confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti, di comunicare tempestivamente i casi sospetti al medico competente (che effettuerà la segnalazione all’ATS di riferimento). In caso di sintomi, il lavoratore deve darne immediata comunicazione al proprio medico di medicina generale (MMG) e segnalare il mancato accesso al luogo di lavoro.
All’ingresso delle scuole dell’infanzia, così come nelle sedi dei servizi educativi, è fortemente raccomandata la misurazione della temperatura nei confronti dei bambini e dei genitori/adulti che li accompagnano. Nel caso in cui venga rilevata una temperatura superiore ai 37.5 °C al bambino o ai suoi accompagnatori, l’accesso non sarà consentito.La misurazione della temperatura dei clienti/utenti continua ad essere fortemente raccomandata ed è obbligatoria per i clienti dei locali di ristorazione che consumano al tavolo.
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dall’Ordinanza n. 620 del 16 ottobre resta valido quanto previsto dalle misure disposte dai decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM del 13 ottobre 2020) e dalle Ordinanze del Ministro della Salute vigenti.
Allegato 1 - Ordinanza n. 620
Allegato 2 - Ordinanza n. 620
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 13 ottobre
Con il DPCM del 13 ottobre, le nuove prescrizioni tese ad arginare la diffusione del virus troveranno applicazione dal 14 ottobre al 13 novembre 2020:
- MASCHERINE – È obbligatorio sull’intero territorio nazionale portare sempre con sé la mascherina, ed indossarla sempre al chiuso (eccetto nella propria abitazione privata) e all’aperto, salvo che per le caratteristiche dei luoghi sia possibile mantenere l’isolamento rispetto alle altre persone non conviventi. Sono esclusi dall’obbligo chi fa attività sportiva (non motoria), bambini al di sotto dei 6 anni e soggetti incompatibili. Si raccomanda di indossare la mascherina anche in casa in presenza di persone non conviventi.
- FESTE E MOVIDA – È fatto divieto di organizzare feste private all’aperto o al chiuso, con forte raccomandazione a non ricevere a casa più di sei familiari o amici. I locali devono chiudere alle 24, dalle 21 invece è vietato sostare al loro esterno e nelle adiacenze per consumare, se non con servizio al tavolo. Consentita la consegna a domicilio. Restano chiuse discoteche e sale da ballo all’aperto e al chiuso.
- MATRIMONI E CERIMONIE – Le cerimonie sono consentite, il loro svolgimento deve seguire le norme già in vigore in materia di igiene e prevenzione del contagio. Alle feste potranno partecipare massimo 30 persone.
- SPETTACOLI – È confermato il limite dei 200 spettatori al chiuso e 1000 all’aperto; tra i posti vi dovrà essere la distanza minima di un metro e devono essere numericamente assegnati. Se non possibile evitare assembramenti, la manifestazione è sospesa. Le regioni e le province autonome possono stabilire diversi limiti di capienza in ragione della dimensione delle strutture e delle loro caratteristiche.
- SPORT – È vietato lo svolgimento degli sport da contatto, per quanto riguarda gara, competizioni e ogni attività connessa. Esso è consentito “da parte delle società professionistiche a livello sia agonistico che di base, dalle associazioni e società dilettantistiche riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dal Comitato italiano paralimpico (CIP), nel rispetto dei protocolli emanati dalle rispettive Federazioni sportive nazionali, Discipline sportive associate ed enti di promozione sportiva, idonei a prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento o in settori analoghi”. La partita di calcetto o a basket tra amici, per intenderci, è vietata.
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CIRCOLARE DEL MINISETRO DELLA SALUTE - 12 ottobre
La Circolare del Ministero del 12 ottobre 2020 aggiorna le indicazioni riguardo la durata e il termine dell'isolamento e della quarantena, in considerazione dell'evoluzione della situazione epidemiologica, delle nuove evidenze scientifiche, delle indicazioni provenienti da alcuni organismi internazionali e del parere formulato dal Comitato Tecnico Scientifico l'11 ottobre 2020.
I tempi sono ridotti a 10 giorni per i positivi asintomatici a condizione che venga effettuato il tampone molecolare con esito negativo (10 giorni + test).
Anche per le persone sintomatiche viene previsto lo stesso termine per l'isolamento accompagnato da un test molecolare con riscontro negativo eseguito dopo almeno 3 giorni senza sintomi (10 giorni, di cui almeno 3 giorni senza sintomi + test).
Tutti i dettagli sono disponibili nel comunicato pubblicato sul sito del Ministero.
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DECRETO-LEGGE N. 125 - 7 ottobre
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto Legge, che introduce misure urgenti connesse con la proroga al 31 gennaio 2021 della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da Covid-19. Le disposizioni del D.P.C.M. del 7 settembre 2020 vengono estese fino al 15 ottobre, ma si introduce l'obbligo di portare sempre con sé la mascherina. Dalla data di entrata in vigore del decreto-legge (8 ottobre), i dispositivi di protezione individuale dovranno essere infatti indossati non solo nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, come già in passato, ma più in generale nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private e anche in tutti i luoghi all'aperto. Si fa eccezione, sia al chiuso che all'aperto, nei casi in cui, per le caratteristiche del luogo o per le circostanze di fatto, sia garantita in modo continuativo la condizione di isolamento rispetto a persone non conviventi.
Sono inoltre fatti salvi i protocolli e le linee guida anti-contagio previsti per le attività economiche, produttive, amministrative e sociali e le linee guida per il consumo di cibi e bevande. Dagli obblighi di portare le protezioni restano esclusi i bambini di età inferiore ai sei anni, i soggetti con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina e coloro che per interagire con questi ultimi versino nella stessa incompatibilità e le persone che svolgono attività sportiva.
Si prevede anche che le Regioni non possano adottare norme meno restrittive di quelle del Governo, salve specifiche intese concordate con il Ministro della Salute.
Info: sito del Governo
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ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE - 21 settembre
Il Ministro della Salute ha firmato una nuova Ordinanza che estende l’obbligo di test molecolare o antigenico ai cittadini provenienti da Parigi e altre aree della Francia con significativa circolazione del virus.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 7 settembre
Il DPCM del 7 settembre conferma e proroga i divieti già in essere stabiliti con il decreto del 10 agosto scorso (vedi sotto), quali :
- obbligo di mascherina al chiuso e all’aperto dove non si possa garantire il distanziamento sociale (piazze, slarghi, vie), e per le caratteristiche fisiche sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale».
- obbligo di sottoporsi al tampone per chi rientra dai 16 Paesi a rischio.
- Aumenta dal 60 all’80% la capienza massima consentita ai mezzi pubblici – misura decisa per la riapertura delle scuole e dopo un lungo braccio di ferro con le Regioni. . Questo limite, potrà tuttavia essere superato, arrivando quasi al 100%, sui mezzi in cui verranno installate “separazioni removibili” tra i sedili. Per qual che riguarda gli scuolabus, permane la possibilità di viaggiare con tutti i posti occupati soltanto nel caso in cui «la permanenza degli alunni nel mezzo» non sia «superiore ai 15 minuti». Tutti gli studenti che hanno più di sei anni dovranno indossare la mascherina «al momento della salita sul mezzo».
- ancora a porte chiuse tutti gli eventi sportivi comprese le partite di calcio.
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AUTODICHIARAZIONE IN CASO DI ENTRATA IN ITALIA DALL’ESTERO
E' possibile scaricare il modello di autodichiarazione per chi rientra in Italia.
Ricordiamo che, per quanto riguarda l’ingresso in Italia, il DPCM 7 agosto 2020 (Allegato 20), individua 6 elenchi di Paesi, per i quali sono previsti differenti limitazioni.
Altre info: Ministero degli Esteri
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SCUOLE: CIRCOLARE MINISTERO DELLA SALUTE- 21 agosto
Con la circolare del 21 agosto, il Ministero della Salute ha diramato le istruzioni per la gestione di casi e focolai di SARS-CoV-2 nelle scuole e nei servizi educativi dell'infanzia. Sono indicati anche i comportamenti e le precauzioni da adottare se un alunno o un operatore risultano casi sospetti o positivi. In tal caso, ad essere attivati saranno: - il referente scolastico - i genitori - il pediatra di libera scelta o il medico di medicina generale - il Dipartimento di Prevenzione.
La scuola in ogni caso deve effettuare una sanificazione straordinaria.
Tra le altre indicazioni fornite si segnalano le seguenti:
- identificare un referente scolastico per il Covid-19 adeguatamente formato
- tenere un registro degli eventuali contatti tra alunni e/o personale di classi diverse
- richiedere la collaborazione dei genitori per misurare ogni giorno la temperatura del bambino
- segnalare eventuali assenze per motivi di salute riconducibili al Covid-19
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SCUOLABUS: LINEE GUIDA MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI (Allegato 16 DPCM 7 agosto 2020)
Tra le misure specifiche, il Comune può definire una differenziazione delle fasce orarie del trasporto scolastico, non oltre le due ore antecedenti l'ingresso usuale a scuola e un'ora successiva all'orario di uscita previsto. Sono inoltre indicate:
- igienizzazione, sanificazione e disinfezione dei mezzi di trasporto almeno una volta al giorno
- areazione, possibilmente naturale e continua dei mezzi di trasporto, presenza dei detergenti per la sanificazione delle mani degli alunni
- distanziamento di un metro alla salita degli alunni alle fermate, facendo salire il secondo passeggero dopo che il primo si sia seduto
- obbligo di indossare i dispositivi di protezione individuale per il conducente, al quale non è consentito avvicinarsi o di chiedere informazioni
- obbligo per gli alunni trasportati di indossare la mascherina, per la protezione del naso e della bocca, disposizione che non si applica agli alunni di età inferiore ai sei anni, nonché agli studenti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione delle vie aeree
- Agli operatori del trasporto scolastico addetti all'assistenza degli alunni disabili è raccomandato l'utilizzo di ulteriori dispositivi (oltre alla mascherina chirurgica, guanti in nitrile e dispositivi di protezione per occhi, viso e mucose) qualora non sia sempre possibile garantire il distanziamento fisico dallo studente
- la distribuzione degli alunni a bordo viene definita mediante marker segnaposto, per garantire il distanziamento di un metro all'interno dei mezzi, limitando così la capienza massima.
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE SU DISCOTECHE, SALE DA BALLO, MASCHERINE - 16 agosto
Il Ministro della Salute, dopo il confronto con i Presidenti di Regione, ha emanato una nuova Ordinanza con la quale ha disposto le seguenti misure, in vigore dal 17 agosto, al 7 settembre:
- Sospese le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all’aperto o al chiuso
- Obbligo dalle 18 alle 6 di usare protezioni per le vie respiratorie anche all’aperto, negli spazi di pertinenza dei luoghi e locali aperti al pubblico nonché negli spazi pubblici (piazze, vie ecc) ove, per le caratteristiche fisiche, sia più agevole il formarsi di assembramenti anche di natura spontanea o occasionale.
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ORDINANZA REGIONALE N.597 - 15 agosto
A seguito dell'ordinanza del Ministro della Salute, sono state emanate le seguenti disposizioni regionali di sicurezza sanitaria per coloro che rientrano da Croazia, Grecia, Malta e Spagna:
- comunicare il proprio ingresso all’Agenzia di Tutela della Salute (ATS) del territorio di riferimento del Comune in cui si intende risiedere,
- sottoporsi ad un test molecolare o antigenico, da effettuarsi per mezzo di tampone, al momento dell’arrivo in aeroporto, porto o luogo di confine - ove possibile - ovvero entro 48 ore dall’ingresso nel territorio nazionale presso l’ATS dove è stato segnalato il proprio arrivo. L’Ordinanza n. 597 di Regione Lombardia del 15 agosto, dispone che le persone residenti o domiciliate (anche temporaneamente) in Lombardia che rientrano nel territorio regionale dal 15 agosto e fino al 10 settembre, in attesa di effettuare il test, non devono sottostare all’isolamento fiduciario, ma devono utilizzare la mascherina in tutti i contatti sociali, limitare gli spostamenti allo stretto necessario (comprovate esigenze lavorative, situazioni di necessità o salute) e osservare rigorosamente tutte le misure igienico sanitarie indicate dall’allegato 19 del DPCM del 7 agosto. In alternativa vi è l’obbligo di presentazione al vettore all’atto dell’imbarco e a chiunque sia deputato ad effettuare i controlli dell’attestazione di essersi sottoposte, nelle 72 ore antecedenti all’ingresso nel territorio nazionale, ad un test molecolare o antigenico, effettuato per mezzo di tampone e risultato negativo.
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ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - 12 agosto
Il Ministro della Salute ha firmato il 12 agosto 2020 un'Ordinanza che prevede l’obbligo di presentare un test molecolare o antigenico, con risultato negativo, effettuato per mezzo di tampone nelle 72 ore antecedenti l'ingresso in Italia, oppure l'obbligo di sottoporsi al tampone al momento dell'arrivo (con test rapidi che saranno sperimentalmente adottati nei principali aeroporti) o nelle 48 ore dal rientro in Italia per chi arriva da Croazia, Grecia, Malta, Spagna. Tra le misure contenute nell'Ordinanza anche il divieto di ingresso e transito dalla Colombia che è stata aggiunta alla lista dei Paesi a rischio.
Per i cittadini lombardi che rientrano da questi Paesi, è a disposizione il supporto operativo e informativo necessario attraverso il numero unico 116117, che fornirà i riferimenti delle Ats di competenza per domicilio.
Altre info:
- sito Ministero della Salute;
- sito Regione Lombardia
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 7 agosto
Con il DPCM del 7 agosto 2020 vengono prorogate, fino al 7 settembre 2020, le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus Covid-19.
Tra le principali, si conferma l'obbligo, sull'intero territorio nazionale, di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e anche all'aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro.
L'utilizzo delle mascherine si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio, come il distanziamento fisico e l'igiene costante e accurata delle mani, che restano invariate e prioritarie.
Nel nuovo DPCM è prevista la ripartenza delle navi da crociera dal 15 agosto, la ripresa delle attività fieristiche con allestimenti che possono partire subito e le fiere vere e proprie dal 1 settembre.
Le disposizioni del presente decreto si applicano dalla data del 9 agosto 2020 in sostituzione di quelle del Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, come prorogato dal Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 14 luglio 2020, e sono efficaci fino al 7 settembre 2020.
Altre info: sito del Governo
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ORDINANZA REGIONALE N.594 - 6 agosto
Il presidente di Regione Lombardia ha emesso l’Ordinanza n. 594 del 06 agosto 2020 contenente ulteriori misure per la prevenzione e la gestione dell’emergenza Covid-19 per la ripresa delle attività dei servizi educativi per l’infanzia.Le disposizioni dell’ordinanza 594 producono effetti limitatamente all’anno scolastico 2020/2021
Altre info: sito della Regione
ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - 1 agosto
Il Ministro della Salute ha firmato l'Odinanza del 1 agosto 2020, che ribadisce che in tutti i luoghi chiusi, aperti al pubblico, compresi i mezzi di trasporto, è e resta obbligatorio sia il distanziamento di almeno un metro che l'obbligo delle mascherine.
Vedi: comunicato Ministero della Salute
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ORDINANZA REGIONALE N.590 - 31 luglio
Il presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 590: le disposizioni hanno validità da sabato 1° agosto fino a giovedì 10 settembre 2020.
L’Ordinanza n. 590 dispone novità rilevanti per il trasporto pubblico regionale e locale di linea e non di linea. Su autobus, filobus, tram, metropolitane, treni, servizi di navigazione e trasporto funiviario è consentito occupare tutti i posti a sedere. I posti in piedi possono invece essere occupati, a seconda dei casi, per il 25% o il 50% della capienza totale per la quale il mezzo è omologato.
Precise disposizioni sono inoltre previste per i servizi di trasporto scolastico, in previsione della ripresa del nuovo anno.
Per i servizi di taxi e noleggio con conducente non è più obbligatorio mantenere il distanziamento tra membri dello stesso gruppo familiare, conviventi, o individui che appartengono a nuclei pre-organizzati.
L’Ordinanza, inoltre, introduce indicazioni anche per la partecipazione alle cerimonie religiose svolte in luoghi chiusi. Il numero dei presenti deve essere stabilito in modo da garantire la distanza minima di sicurezza di almeno un metro laterale e frontale tra i partecipanti, considerando inoltre le dimensioni e le caratteristiche dei luoghi in cui si svolgono le cerimonie. È consentito un massimo di 350 presenti; per richiedere la deroga a questo limite è necessario presentare la relazione di un tecnico abilitato.
Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è confermato l’obbligo di indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca. Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare. Il personale che presta servizio nelle attività economiche, produttive e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta.
Non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, o i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina e le persone che interagiscono con loro (come previsto dall’art. 9 comma 2 del D.P.C.M. dell’11 giugno 2020).
Non è obbligatorio l’uso della mascherina nemmeno per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva. Rimane l’obbligo di indossare la mascherina alla fine dell’attività stessa e di mantenere le corrette distanze interpersonali.
Resta valido quanto previsto dall’Ordinanza 579 del 10 luglio rispetto alla ripresa degli sport di contatto, di squadra e individuali.
Sono inoltre confermate le prescrizioni e le raccomandazioni per i datori di lavoro, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti,
L’Allegato 1 dell’Ordinanza n. 590 conferma le ‘Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative’
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020.
Altre info: sito Regione Lombardia
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PROROGA STATO DI EMERGENZA E SPECIFICHE MISURE DI SICUREZZA - 29 luglio
Il Consiglio dei Ministri ha deliberato la proroga dello stato di emergenza sul territorio nazionale fino al 15 ottobre 2020 e - con il decreto legge n. 83 del 30 luglio 2020 * contestualmente approvato - delle disposizioni di cui ai decreti legge n. 19 e n. 33 del 2020 che consentono di adottare specifiche misure di contenimento dell'epidemia da Covid-19. Oltre a preservare l'attuale sistema di protezione e prevenzione, il provvedimento proroga i termini di una serie di interventi che interessano il mondo del lavoro, della scuola e dei servizi sanitari e assistenziali.
* La proroga dello stato di emergenza fino al 15 ottobre decisa in Consiglio dei Ministri non porterà, almeno fino alla prossima settimana, un nuovo Dpcm con cui disciplinare le regole e i paletti per la vita sociale e le attività commerciali e produttive. Il decreto legge pubblicato il 30 luglio in Gazzetta, insieme alla proroga dello stato di emergenza prevede infatti che le regole contenute nell'ultimo Dpcm del 14 luglio e in vigore fino al 31 luglio saranno valide per altri 10 giorni. Nel decreto si legge infatti che «nelle more dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio dei ministri....comunque per non oltre dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, continua ad applicarsi il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 luglio 2020».
Info: sito Governo
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 14 luglio
Il Presidente del Consiglio ha firmato il DPCM 14 luglio 2020 che proroga al 31 luglio 2020 le misure del DPCM 11 giugno 2020.
Sono inoltre confermate e restano in vigore, sino a tale data, le disposizioni contenute nelle Ordinanze del Ministro della Salute 30 giugno 2020 e 9 luglio 2020.
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ORDINANZA REGIONALE N.580 - 14 luglio
Il Presidente di Regione Lombardia ha firmato la nuova Ordinanza n. 580: le disposizioni hanno validità da mercoledì 15 luglio fino a venerdì 31 luglio 2020, salvo dove diversamente indicato.
- Nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, è obbligatorio indossare una mascherina o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca.
- Nei luoghi all’aperto la mascherina va sempre portata con sé e deve essere obbligatoriamente indossata qualora non sia possibile mantenere costantemente la distanza di sicurezza di almeno un metro da altre persone che non fanno parte dello stesso gruppo familiare.
- Il personale che presta servizio nelle attività economiche e sociali deve sempre indossare la mascherina, a prescindere dal luogo in cui l’attività viene svolta
Per gli aspetti non diversamente disciplinati dalla presente ordinanza, rimane valido quanto previsto dalle misure adottate con il DPCM del 14 luglio 2020
Altre info: Regione Lombardia
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ORDINANZA REGIONALE N. 579 - 10 luglio
Da sabato 11 luglio, via libera alla pratica dello sport di contatto, di squadra e individuale. Lo prevede l’Ordinanza sugli sport di contatto firmata dal presidente di Regione Lombardia. L’attività dovrà essere svolta nel rispetto delle disposizioni dell’allegato alla stessa Ordinanza. Tra i punti dettagliatamente specificati si evidenzia che “la pratica sportiva potrà avvenire solo in assenza di segni/sintomi (es. febbre, tosse, difficoltà respiratoria)” e che “all’accesso della struttura verrà rilevata la temperatura corporea” (non deve essere superiore a 37.5°C).
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ORDINANZA REGIONALE N.573 - 29 giugno
Il 29 giugno il presidente di Regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 573, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020. Le disposizioni dell’Ordinanza n. 573 di Regione Lombardia sono valide da mercoledì 1° luglio fino a martedì 14 luglio 2020 compreso, salvo dove diversamente indicato.
Viene confermato l’obbligo di indossare mascherine o qualsiasi altro indumento a protezione di naso e bocca, anche all’aperto, tranne nel caso di intense attività motorie o sportive. Nei cinema, arene, anfiteatri all'aperto non sarà obbligatorio tenere la mascherina durante lo svolgimento delle rappresentazioni. Resta comunque obbligatorio portare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del proprio posto e ogni qualvolta ci si allontani dallo stesso, incluso il momento del deflusso verso l’uscita.
Nuove attività consentite dal 1° luglio
- Ripresa delle manifestazioni fieristiche e dei congressi, così come disciplinato dall’art.21 della Legge Regionale 6/2010 ‘Testo unico delle leggi regionali in materia di commercio e fiere’.
- Consentite saune e bagni turchi all’interno dei centri benessere, servizi alla persona e strutture ricettive previa prenotazione con uso esclusivo e purché sia garantita aerazione, pulizia e disinfezione prima di ogni ulteriore utilizzo.
- Ripresa dei corsi di formazione e aggiornamento per veterinari.
Ripartono dal 10 luglio
- Le attività di ballo in discoteche, sale da ballo e locali simili all'aperto.
- Si prevede la ripresa degli sport da contatto al verificarsi delle condizioni previste dall’art. 1 comma 1 lettera g) del DPCM dell’11 giugno 2020.
Le attività economiche e produttive sono consentite a condizione che si rispettino i contenuti dei protocolli o delle linee guida Inail allegati o citati nel DPCM dell’11 giugno. Il mancato rispetto dei protocolli o delle linee guida determina la sospensione dell’attività fino al momento in cui vengono ripristinate le condizioni di sicurezza.
L'Ordinanza conferma, fino al 14 luglio, le prescrizioni e raccomandazioni già previste per i datori di lavoro dai precedenti provvedimenti, tra cui gli obblighi di misurare la temperatura di tutti i dipendenti e comunicare tempestivamente i casi sospetti all’ATS di riferimento.
La misurazione della temperatura dei clienti / utenti è fortemente raccomandata, mentre diventa obbligatoria in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo e per l'accesso ai parchi tematici, faunistici e di divertimento.
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ORDINANZA REGIONALE N. 566 - 12 giugno
Venerdì 12 giugno il presidente di Regione Lombardia ha firmato l’Ordinanza n. 566, che integra le misure approvate dal DPCM dell’ 11 giugno 2020
Le disposizioni dell'Ordinanza regionale sono valide da lunedì 15 giugno fino a martedì 30 giugno 2020, salvo dove diversamente indicato.
- Ripartono dal 15 giugno le seguenti attività:
- spettacolo, cinema e teatri, sia al chiuso che all’aperto
- sagre locali
- servizi per l’infanzia e l’adolescenza (centri estivi)
- sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse.
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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 11 giugno
E' stato firmato il nuovo DPCM che autorizza la ripresa di ulteriori attività. Di seguito ecco una sintesi delle principali NOVITA' che entreranno in vigore dal 15 giugno (validità fino al 14 luglio, salvo i diversi termini previsti dalle disposizioni del Decreto), sostituendo le disposizioni del DPCM del 17 maggio e delle Ordinanze regionali collegate, n.547 e n.555):
* Riaprono le aree gioco per i bambini nei parchi e nellle ville. Sarà consentito l'accesso dei minori, anche assieme ai familiari o altre persone, nonni, baby sitter naturalmente sempre nel rispetto delle regole del distanziamento;
* Le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo, così come le attività di centri benessere, centri termali, culturali e centri sociali sono consentite ma a condizione che Regioni e Province autonome abbiano preventivamente accertato la compatibilità di tali attività con l'andamento della curva epidemiologica;
* Aprono i centri estivi anche per i bambini in età da 0-3 anni;
* Riprendono gli spettacoli aperti al pubblico, le sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, ma con alcune cautele/precauzioni;
* Restano invece sospese tutte le attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche, locali assimilati sia all'aperto che al chiuso;
* Restano sospese fino al 14 luglio 2020 le fiere e congressi, mentre i corsi professionali potranno essere svolti in presenza;
* In materia di spostamenti da e per l'estero è aumentato a 120 ore (5 giorni) il periodo massimo di permanenza senza obbligo di quarantena domiciliare per chi fa ingresso nel territorio nazionale per ragioni di lavoro, così come per il personale di imprese o enti aventi sede legale o secondaria in Italia che va all'estero per comprovate ragioni lavorative;
* A partire dal 12 giugno, riprendono invece gli eventi e le competizioni sportive a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza del pubblico nel rispetto dei protocolli di sicurezza emanati dalle rispettive Federazioni sportive al fine di prevenire le occasioni di contagio;
* A decorrere dal 25 giugno è consentito lo svolgimento anche degli sport di contatto nelle Regioni e Province Autonome che, d’intesa con il Ministero della Salute e dell’Autorità di Governo delegata in materia di sport, abbiano preventivamente accertato la compatibilità delle suddette attività con l’andamento della situazione epidemiologica nei rispettivi territori;
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DAL 3 GIUGNO: CONSENTITI GLI SPOSTAMENTI IN REGIONI DIVERSE DA QUELLA DI RESIDENZA, OBBLIGO MASCHERINE, DIVIETO DI ASSEMBRAMENTI
Da mercoledì 3 giugno sono consentiti gli spostamenti extraregionali, così come indicato dal Decreto legge 33/2020 e confermato dal Consiglio dei Ministri dello scorso 29 maggio sulla base dei più recenti dati del monitoraggio epidemiologico svolto dall’Istituto Superiore di Sanità e dal Ministero della Salute.
Non sarà quindi più necessaria alcuna autocertificazione e, per quel che riguarda i viaggi all’estero, ci si potrà spostare da e per gli Stati membri dell’Unione europea (Area Schengen), oltre a Liechtenstein, Norvegia, Svizzera, Regno Unito, Irlanda del Nord, Andorra, Principato di Monaco, Repubblica di San Marino e Città del Vaticano. Coloro che entreranno o rientreranno in Italia da questi Paesi non saranno più sottoposti alla quarantena di 14 giorni, a meno che non abbiano soggiornato in Paesi diversi nei 14 giorni precedenti al loro ingresso in Italia.
Tuttavia si dovrà continuare ad osservare diverse norme di sicurezza. Tra queste, le principali sono:
Spostamenti in auto e moto
Come chiarito in una FAQ del Governo sull'utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi, è prevista la presenza del solo guidatore nella parte anteriore della vettura e di due passeggeri al massimo per ciascuna ulteriore fila di sedili posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina. L’obbligo di indossare la mascherina può essere derogato nella sola ipotesi in cui la vettura risulti dotata di un separatore fisico (plexiglas) fra la fila anteriore e posteriore della macchina, essendo in tale caso ammessa la presenza del solo guidatore nella fila anteriore e di un solo passeggero per la fila posteriore.
Tuttavia nessuno di questi limiti si applica se i mezzi sono utilizzati solo da persone conviventi.
In moto si potrà viaggiare in due soltanto se conviventi, diversamente si potrà viaggiare esclusivamente da soli.
Uso delle mascherine (fino al 14 giugno, come da Ordinanza regionale n.555)
Permane l’obbligo di indossarle nei negozi, dal parrucchiere e dall’estetista, in aereo e in treno, sui mezzi pubblici e negli altri luoghi pubblici, al chiuso o all’aperto, e dovunque non sia possibile mantenere la distanza fisica di almeno un metro.
Distanziamento fisico e divieto di assembramenti
Resta in vigore l'obbligo del distanziamento fisico di almeno un metro, anche tra parenti non conviventi, soprattutto anziani, è raccomandato il rispetto della distanza di sicurezza. Vietati gli assembramenti nei locali pubblici, nelle aree verdi e negli spazi esterni di bar e ristoranti. Anche in casa, tra non conviventi, occorrerà mantenere la distanza interpersonale di almeno 1 metro.
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FASE 2 - DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO
On line le FAQ relative alle misure in vigore
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NUOVO MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE - 18 maggio
Il Ministero dell'Interno ha reso disponibile un nuovo modello di autodichiarazione per gli spostamenti tra regioni dal 18 maggio 2020, precisando che comunque può essere ancora utilizzato il precedente modello barrando le indicazioni non più attuali a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 17 maggio 2020. Come sempre, l'autodichiarazione è in possesso degli operatori di polizia e può essere compilata al momento del controllo.
LE MISURE FISCALI DEL DECRETO "CURA ITALIA" - 26 marzo
L'Agenzia delle Entrate illustra le misure fiscali contenute nel decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020, che ha previsto interventi a sostegno di famiglie e imprese.
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DECRETO "CURA ITALIA" - CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO SULLE PROROGHE RIGUARDANTI IL CODICE DELLA STRADA - 24 marzo
Il Ministero dell’Interno, con un'apposita circolare ha riepilogato le proroghe previste dal decreto legge "Cura Italia" di pertinenza del Codice della Strada, tra cui lo sconto del 30% applicato alle multe stradali pagate entro 30 giorni ( contro i consueti 5)
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Tutte le info per chi rientra dall'Estero
Se riscontri sintomi influenzali e respiratori NON andare in ospedale, ma chiama il numero unico di emergenza in Lombardia 112.
Per informazioni: 800 894545 numero verde regionale - 1500 numero nazionale
ARCHIVIO DISPOSIZIONI ANTI COVID-19
- ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - 16 gennaio
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 14 gennaio
- ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 8 gennaio
- DECRETO LEGGE - 5 gennaio
- DECRETO LEGGE - 18 dicembre
- ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 11 dicembre
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 3 dicembre
- ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 27 NOVEMBRE
- ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 19 novembre
- ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 10 novembre
- ORDINANZA MINISTERO DELLA SALUTE - 4 novembre
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 3 novembre (allegati)
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 24 ottobre
- ORDINANZA REGIONALE N. 623 - 21 ottobre
- ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE D'INTESA CON IL PRESIDENTE DI REGIONE LOMBARDIA - 21 ottobre
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 18 ottobre
- ORDINANZA REGIONALE N. 620 - 16 ottobre
- CIRCOLARE DEL MINISETRO DELLA SALUTE - 12 ottobre
- DECRETO-LEGGE N. 125 - 7 ottobre
- ORDINANZA DEL MINISTRO DELLA SALUTE - 21 settembre
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 7 Settembre
- MODELLO DI AUTODICHIARAZIONE PER IL RIENTRO IN ITALIA
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 7 agosto
- ORDINANZA REGIONALE N.594 - 6 agosto
- ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE - 1 agosto
- ORDINANZA REGIONALE N.590 - 31 luglio
- DELIBERA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 29 luglio 2020
- DECRETO LEGGE N.83 DEL 30 LUGLIO 2020
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI – 14 luglio
- ORDINANZA REGIONALE N. 580 - 14 luglio
- ORDINANZA REGIONALE N. 579 - 10 luglio
- ORDINANZA REGIONALE N.573 - 29 giugno
- ORDINANZA REGIONALE N. 566 - 12 giugno
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 11 giugno - (Allegati)
- ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N.555 - 29 maggio
- ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N.547 - 17 maggio
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 17 maggio
- DECRETO LEGGE N.33 DEL 16 MAGGIO 2020 - (Linee guida proposte dalle Regioni recepite nel testo del DPCM)
- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO ALLE PREFETTURE - 2 maggio
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 26 aprile 2020
- ORDINANZA REGIONE LOMBARDIA N. 528 - 11 aprile
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 10 aprile
- ORDINANZA DI REGIONE LOMBARDIA N.521 - 4 aprile
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 1 aprile
- CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL'INTERNO - 31 marzo
- ORDINANZA DIPARTIMENTO PROTEZIONE CIVILE N. 658 - 29 marzo
- DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI - 28 marzo
- ORDINANZA CONGIUNTA MINISTERO DELLA SALUTE/TRASPORTI - 28 MARZO
- DECRETO LEGGE N.19 - 25 MARZO 2020
- DECRETO "CURA ITALIA" - Nota del Ministero dell’Interno sulle proroghe di interesse del Codice della Strada - 24 MARZO
- CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO ESPLICATIVA DEL DPCM 22 MARZO 2020
- ORDINANZA REGIONALE N. 515 - 22 MARZO - (Integrazioni e modifiche dell'Ordinanza n.514)
- TESTO INTEGRALE DEL DPCM 22 MARZO (fino al 3 aprile 2020) (Allegato 1)
- ORDINANZA CONGIUNTA MINISTERO DELLA SALUTE E INTERNO - 22 MARZO 2020
- ORDINANZA REGIONALE N.514 - 21 MARZO 2020 (Allegato 1 - Allegato 2)
- ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE: URGENTI MISURE DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA COVID-19 - G.U. n.73 del 20 MARZO 2020
- TESTO INTEGRALE DECRETO LEGGE "CURA-ITALIA" - 17 MARZO 2020 N.18 (SINTESI MISURE CONTENUTE NEL DECRETO LEGGE N. 18/2020) - (FOCUS: LE MISURE FISCALI)
- ORDINANZA REGIONALE RIMODULAZIONE SERVIZI DI TRASPORTO (dal 14 al 25 marzo 2020) - 13 MARZO 2020
- TESTO INTEGRALE DECRETO 11 MARZO (fino al 25 marzo 2020)
- TESTO INTEGRALE DECRETO 9 MARZO (fino al 3 aprile 2020)
- TESTO INTEGRALE DECRETO 8 MARZO (fino al 3 aprile 2020)
- RACCOLTA DEGLI ATTI RECANTI MISURE URGENTI IN MATERIA DI CONTENIMENTO E GESTIONE DELL'EMERGENZA DA COVID-19
TESTO INTEGRALE DECRETO 4 MARZO
- CORONAVIRUS E CIRCOLAZIONE: TUTTI I PROVVEDIMENTI TRENORD - 13 MARZO 2020
- ORDINANZA MINISTERO-REGIONE DEL 23/2 IN VIGORE PER LA LOMBARDIA (ad eccezione "zona rossa")
- FAQ SULL'APPLICAZIONE DELL'ORDINANZA MINISTERO-REGIONE - 23 FEBBRAIO
- ORDINANZA COMUNI LODIGIANO 21 FEBBRAIO
ARCHIVIO VADEMECUM E FAQ
- FAQ SULLE DISPOSIZIONI DEL DPCM DEL 3 NOVEMBRE 2020
- FASE 2: DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE ADOTTATE DAL GOVERNO
- PUBBLICI ESERCIZI E ATTIVITÀ COMMERCIALI - FAQ
- COVID-19: DOMANDE FREQUENTI SULLE MISURE PER LE PERSONE CON DISABILITA'
- CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - 14 MARZO 2020 (precisazioni sulla chiusura delle medie e grandi distribuzioni di vendita, nonchè degli esercizi commerciali presenti all'interno dei centri commerciali e i mercati)
- CIRCOLARE MINISTERO DELL'INTERNO - 12 MARZO 2020 ( tra cui chiarimenti per apertura attività e spostamenti all'interno di uno stesso comune)
- VADEMECUM VIMINALE "POSSO MUOVERMI?"
- VADEMECUM GOVERNO "DOMANDE FREQUENTI DPCM " (in continuo aggiornamento)
- CORONAVIRUS: FAQ DISPOSIZIONI IN VIGORE (in continuo aggiornamento)
- FAQ - Aspetti sanitari - 4 FEBBRAIO 2020
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