DENUNCIA DI NASCITA

Destinatari: 

La denuncia di nascita deve essere effettuata da:

  • uno dei genitori, se coniugato;

  • entrambi i genitori se non coniugati;

  • il solo genitore che riconosce il figlio se ha già compiuto il sedicesimo anno; in caso contrario bisogna rivolgersi al giudice tutelare.

Come fare: 

Per la denuncia è possibile recarsi:

  1. presso la Direzione Sanitaria dell'ospedale dove è avvenuto il parto, se non sono trascorsi tre giorni dalla nascita;

  2. presso gli sportelli di Stato Civile del Comune di nascita o presso i medesimi uffici del Comune di residenza della madre, se non sono trascorsi dieci giorni dalla nascita, oppure presso il comune di residenza del padre, previo accordo con la madre, residente in altro comune, in questo caso l'iscrizione anagrafica del neonato sarà comunque nel comune di residenza della madre.

Se il decimo giorno è festivo la denuncia può essere effettuata il giorno successivo.
Se la dichiarazione viene effettuata dopo il decimo giorno la denuncia diventa una dichiarazione "tardiva" e il dichiarante dovrà necessariamente indicare le ragioni del ritardo.

    In tutti i casi i documenti richiesti sono i seguenti:

    • attestazione di avvenuta nascita, rilasciata dall'ostetrica o dal medico che ha assistito al parto;

    • documento valido d'identità del dichiarante.

    ATTRIBUZIONE DEL NOME

    Al momento della denuncia della nascita, il dichiarante o i dichiaranti compilano una dichiarazione relativa al neonato con l'indicazione del nome scelto per il bambino. 
    Il nome, corrispondente al sesso, potrà essere composto da uno o più elementi onomastici, non superiori a tre. Tutti i nomi attribuiti al bambino saranno riportati negli estratti e nei certificati.
    Nel caso siano imposti due o più nomi separati da virgola, negli estratti e nei certificati verranno riportati gli elementi onomastici antecedenti la virgola.

    ATTRIBUZIONE DEL DOPPIO COGNOME

    E' ora consentito ai genitori di attribuire, di comune accordo, il doppio cognome, paterno e materno, al momento della nascita.
    Il cognome materno eventualmente trasmesso può essere solo POSPOSTO rispetto a quello paterno.

    L'ufficio di Stato Civile inoltra al Ministero delle Finanze la richiesta del codice fiscale per tutti i bambini nati, che lo riceveranno direttamente all'indirizzo di residenza anagrafica, entro un mese, tramite posta. Tale richiesta non viene effettuata per i bambini nati all'estero e non residenti nel comune.

    Normative: 

    • Circolare del Ministero dell'Interno n. 7 in data 14/06/2017

    • Legge 219 del 10/12/2012

    • D.P.R. n° 445 del 28/12/2000

    • D.P.R. n°396 del 3/11/2000 (ordinamento di Stato Civile)

    • Legge 218 del 31/05/1995

    Responsabile: 

    Cristina Zanaboni Tel. 02 98207236
    cristina.zanaboni@comune.sangiulianomilanese.mi.it