AUTOCERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE

E' la dichiarazione, prevista dal Dpr 445/2000, che sostituisce la produzione di certificati nei rapporti con la pubblica amministrazione, con i gestori di servizi pubblici e con i privati che vi consentono. La mancata accettazione di tali dichiarazioni o la richiesta di certificati o di atti di notorietà costituisce, per la pubblica amministrazione, violazione dei doveri d'ufficio.

Non necessita nè di firma autenticata nè di bollo.

I documenti per i quali è possibile fare una dichiarazione sostitutiva di certificazione sono:

  • data e luogo di nascita;
  • residenza;
  • cittadinanza;
  • godimento dei diritti civili e politici;
  • stato celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
  • stato di famiglia;
  • esistenza in vita;
  • iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni (es. iscrizione camera di Commercio);
  • posizione rispetto agli obblighi militari;
  • nascita dei figli, morte del coniuge, di un ascendente (padre/madre) o discendente (figlio/a);
  • titolo di studio, di specializzazione, di aggiornamento, di formazione, di abilitazione, di qualifica professionale, esami sostenuti, qualificazione tecnica;
  • situazione reddituale ed economica, anche ai fini della concessione di benefici e vantaggi di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali e assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
  • possesso e numero del codice fiscale, della partita Iva e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria e inerente l'interessato;
  • stato di disoccupazione, qualità di pensionato e categoria di pensione;
  • qualità di studente e di casalinga;
  • qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
  • iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
  • tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, comprese quelle di cui all'articolo 77 del DPR 14 febbraio 1964, n. 237, come modificato dall'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958 e attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
  • di non aver riportato condanne penali,non avere procedimenti penali in corso e non essere destinatario di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale;
  • qualità di vivenza a carico;
  • tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile (es. la maternità la paternità la separazione o la comunione dei beni);
  • non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e non aver presentato domanda di concordato.

 

Certificati che NON possono essere sostituiti da dichiarazione:

  • medici; sanitari; veterinari; di origine, di conformità CE; di marchi; di brevetti

Destinatari: 

Possono presentare l'autocertificazione i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

Come fare: 

E' possibile fare un'autocertificazione dal portale "Anagrafe on line" previa registrazione. In alternativa si può scaricare il modulo prestampato per l'autocertificazione (in fondo alla scheda) oppure ritirarlo presso i Servizi Demografici e all'Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune.

In alternativa per scrivere l'autocertificazione è sufficiente utilizzare un semplice foglio di carta e menzionare la legge che disciplina l'autocertificazione: D.P.R. n°445 del 28/12/2000.

L'interessato firmerà la dichiarazione e la presenterà direttamente all'ufficio competente: non è più infatti necessaria la sottoscrizione dinnanzi al dipendente addetto.

La dichiarazione potrà anche essere inviata per posta, presentata tramite terza persona, ad es. patronati, associazioni di categoria, agenzie, familiari ecc. o per fax allegando fotocopia di un documento d'identità.

Casi particolari - minori, interdetti, inabilitati:

  • MINORI: può dichiarare chi ne esercita la patria potestà o il tutore;

  • INTERDETTI: può dichiarare il tutore;

  • INABILITATI E MINORI EMANCIPATI: può dichiarare l'interessato con l'assistenza del curatore;

  • CHI NON SA O NON PUO' FIRMARE deve rendere la dichiarazione davanti al pubblico ufficiale;

  • CHI SI TROVA IN CONDIZIONI DI TEMPORANEO IMPEDIMENTO per motivi di salute: la dichiarazione può essere resa davanti al pubblico ufficiale dal coniuge o, in sua assenza dai figli o, in mancanza di questi ultimi, da un parente in linea retta o collaterale fino al terzo grado.

 

I documenti d'identità o di riconoscimento possono sostituire i certificati anagrafici, ad esempio:

  • la carta d'identità, sostituisce i certificati di nascita, residenza, cittadinanza e stato civile (se specificato);
  • la patente di guida, sostituisce il certificato di residenza.

 

Tutte le Amministrazioni Pubbliche (uffici pubblici, gestori di pubblici servizi) sono, per legge, obbligati ad accettare le autocertificazioni.

Per gli enti privati invece ritirare un'autocertificazione non è un obbligo, ma una facoltà: quindi la si può presentare ai privati, solo se questi decidono di accettarla.

Importante
Dal 1° gennaio 2012 è vietato alle pubbliche amministrazioni (Ministeri, Regioni, Province, Comuni, Prefetture, Questure, Camere di Commercio, INPS ....) e ai gestori o esercenti di pubblici servizi (Enel, Poste, Trenitalia, ASF, Esatri, Atm...)richiedere ai cittadini certificati che possono essere autocertificati.
Le certificazioni rilasciate dalla Pubblica Amministrazione in ordine a stati, qualità personali e fatti sono valide e utilizzabili solo nei rapporti tra privati. Nei rapporti con gli organi della Pubblica Amministrazione e i gestori di pubblici servizi i certificati sono sempre sostituiti dalle autocertificazioni.
Sulle certificazioni da produrre ai soggetti privati sarà apposta la dicitura: "Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della pubblica amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".
Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi sono tenuti ad acquisire d'ufficio le informazioni oggetto delle dichiarazioni sostitutive, nonché tutti i dati e i documenti che siano in possesso delle pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti, ovvero ad accettare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato.

VALIDITA'
Le dichiarazioni sostitutive di certificazione hanno la stessa validità dei documenti che sostituiscono.

I certificati rilasciati da Pubbliche Amministrazioni attestanti stati e fatti personali non suscettibili di modifiche (nascita, morte, titolo di studio ecc...) hanno validità illimitata.

Le restanti certificazioni, invece, hanno una validità di sei mesi dalla data di rilascio, a meno che eventuali disposizioni normative o regolamentari non ne prevedano una durata maggiore.

E' possibile, inoltre, l'utilizzo di un certificato, che sarebbe "scaduto", mediante una dichiarazione fatta sul certificato stesso, in cui si specifichi che le informazioni in esso contenute sono valide perchè non hanno subito variazioni.

Tale dichiarazione deve essere seguita dalla firma dell'interessato, senza che sia necessaria l'autentica.

Altre info: 

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni.

Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La normativa vigente (*) infatti obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici ad accettare (e pertanto a richiedere) , in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile, l'autocertificazione.

(*) Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"

Normative: 

- Art. 46 e 47 del T.U. n°445 del 28/12/2000;

- Art. 15 L. 12/11/2011, n. 183.

Responsabile: 

Cristina Zanaboni Tel. 02 98207236
cristina.zanaboni@comune.sangiulianomilanese.mi.it