AUTOCERTIFICAZIONE - DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO NOTORIO

La dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà è il documento con cui si possono dichiarare numerose situazioni che ci riguardano o che riguardano altre persone, in tutti quei casi in cui non possiamo ricorrere all’autocertificazione e che non sono in possesso delle amministrazioni pubbliche.

Destinatari: 

Possono presentare l'autocertificazione i cittadini italiani e i cittadini dell'Unione Europea.

I cittadini extracomunitari regolarmente soggiornanti in Italia possono autocertificare solo i dati e i fatti che possono essere verificati presso soggetti pubblici e privati italiani.

Come fare: 

Può essere utilizzata esclusivamente nei rapporti con:
- le Pubbliche Amministrazioni;
- i gestori di Servizi Pubblici (Poste, Enel, Telecom, ACI, ecc.);
- i Privati che lo consentono.

Può essere usata per:
1) Attestare che la copia di un documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione è CONFORME ALL'ORIGINALE.

2) Dichiarare STATI (essere proprietario di un immobile, essere erede di una certa persona...), FATTI (avere subito danni a causa di una calamità naturale o aver condonato un certo abuso edilizio...), QUALITÀ PERSONALI (essere titolare d'impresa; non essere soggetto all'imposta sui redditi..) conosciuti direttamente dal cittadino e riferiti a se stesso o ad altri soggetti.

NON sono sostituibili con dichiarazione sostitutiva di atto notorio: i certificati medici, veterinari, di origine, di conformità CE, di marchi e brevetti.

Non si possono effettuare dichiarazioni sostitutive di atto notorio che contengano dichiarazioni di intenzioni o propositi per il futuro (ad es. rinunciare a un'eredità). Per questi atti è necessario rivolgersi ad un notaio.

Le dichiarazioni sostitutive di atto notorio non necessitano di autentica, ad eccezione di quando finalizzate alla riscossione di benefici economici da parte di terzi o quando sono presentate a privati.

Dal 1° gennaio 2012 agli uffici pubblici è vietato rilasciare certificati da esibire ad altre pubbliche amministrazioni. Pertanto gli uffici comunali dello stato civile e di anagrafe possono rilasciare i certificati soltanto per uso privato; sugli stessi sarà apposta, a pena nullità, la dicitura "il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi".

La normativa vigente infatti obbliga la Pubblica Amministrazione e i gestori di servizi pubblici ad accettare (e pertanto a richiedere) , in sostituzione dei certificati anagrafici e di stato civile, l'autocertificazione.

Il cittadino assume la responsabilità di quanto dichiara e ne risponde penalmente in caso di dichiarazione falsa o mendace, come previsto dall'articolo 76 del DPR 445/2000. Se dal controllo effettuato dall’Amministrazione Pubblica emerge che il contenuto delle dichiarazione non è veritiero, il dichiarante decade dai benefici eventualmente ottenuti sulla base della dichiarazione falsa.

Costi: 

I certificati anagrafici per legge sono rilasciati in marca da bollo da 16 euro, l'imposta di bollo può anche essere pagata in modo virtuale presso gli sportelli Certificazione-Autentiche; occorre però versare all'atto della richiesta 0,52 euro per i diritti di segreteria.

Solo per alcuni usi, elencati sul retro del modulo di richiesta del certificato, che corrispondono alla Tabella (allegatoB) al D.P.R. 642/72 o contenuti in altre leggi speciali, è prevista l'esenzione dal bollo.

Se il cittadino, nell'apposito spazio del modulo di richiesta, indica come uso del certificato uno di quelli per cui è prevista l'esenzione del bollo, al rilascio del documento dovrà solo versare 0,26 euro di diritti di segreteria.

Dal 1° aprile 2019 per importi superiori a € 15,00 è necessario pagare con POS (bancomat o carta di credito). Non si accetta il pagamento in contanti.

Normative: 

- Legge 12 novembre 2011 n. 183 "Legge di stabilità 2012"

Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 "Testo Unico in materia di documentazione amministrativa"

- Art. 46 e 47 del T.U. n°445 del 28/12/2000;

- Art. 15 L. 12/11/2011, n. 183.

Responsabile: 

Cristina Zanaboni Tel. 02 98207236
cristina.zanaboni@comune.sangiulianomilanese.mi.it