ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2020

L'Assegno di Maternità concesso dai Comuni ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS alle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità obbligatoria, in presenza di determinati requisiti economici e soggettivi. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali.

Destinatari: 

L'assegno è rivolto alle madri in caso di nascita, o di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento.

Tale assegno è erogato in misura intera alle madri casalinghe o disoccupate che non hanno diritto a trattamenti economici previdenziali di maternità per il periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima del parto e tre mesi dopo) oppure in quota differenziale alle madri che hanno diritto a trattamenti economici previdenziali di maternità per importo inferiore a quello dell'assegno.

Al momento di presentazione della domanda la madre deve:

- essere residente nel Comune di San Giuliano Milanese con il figlio nato o ricevuto in affidamento preadottivo o ricevuto in adozione senza affidamento;

- aver partorito il figlio nel 2020 (l'età dello stesso non deve essere superiore a 6 mesi) ovvero deve essersi verificato, nel 2020, l'ingresso nella famiglia anagrafica della donna, per affidamento preadottivo, di almeno un minore con età non superiore a 6 anni ovvero per adozione senza affidamento (relativamente agli affidamenti e alle adozioni internazionali è sufficiente la minore età);

- essere:

  • cittadina italiana;
  • cittadina comunitara;
  • cittadina non comunitaria in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art. 1 del D. Lgs. n. 3/2007);
  • cittadina non comunitaria familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 7, comma 1, lettera a, della legge 97/2013);
  • cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (Circolare INPS n. 9 del 22/01/2010);
  • cittadini di Paesi Terzi che sono stati ammessi in uno stato membro UE a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento Ce n. 1030/2002 (art. 3 paragrafo 1 lettera b) della Direttiva 2011/98/UE);
  • cittadini di Paesi Terzi che sono stati ammessi in uno stato membro UE ai fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale (art. 3 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva 2011/98/UE);
  • possedere un attestazione con valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte ai minori, calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013, non superiore ad euro 17.416,66 (Comunicato PCM della GU n. 40 del 18/02/2020);
  • non aver beneficiato né richiesto l'Assegno di Maternità di Stato dell'INPS.

 

Casi Particolari

1) Se l'assegno è richiesto dalla madre adottiva occorre distinguere tra:

  • adozione nazionale: l'adottato non deve avere un'età superiore a sei anni;
  • adozione internazionale: l'adottato non deve avere un'età superiore a diciotto anni;

 

2) Se l'assegno è richiesto dalla madre affidataria (solo in caso di affido preadottivo) l'affidato non deve avere un età superiore a sei anni;

3) Se la madre o l'adottante o l'affidataria è deceduta oppure minorenne, la domanda viene presentata :

  • dal padre, se il figlio è stato riconosciuto e si trova nella famiglia anagrafica del padre ed è soggetto alla sua potestà, oppure se vi sia affidamento esclusivo al padre;
  • dal padre, in caso di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre; inoltre la madre deve risultare residente nel territorio dello Stato al momento del parto;

 

4) Quando la madre è minorenne e non ricorrono le condizioni di cui al punto 3), la domanda è presentata dal tutore o altro legale rappresentante.

Si osservi che:

  1. Quando la richiesta è formulata da madre in possesso di uno dei titoli di soggiorno idoneo ai sensi di legge, anche il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del corrispondente titolo di soggiorno collegato ad almeno uno dei genitori.
  2. Coloro che, al momento di presentazione della domanda, possiedono tutti i requisiti previsti tranne quello del titolo di soggiorno, di cui però hanno fatto la richiesta per sé e per il/i figlo/i nato/i, possono inoltrare comunque la richiesta compilando il modulo. In questa ultima circostanza, ai sensi della Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010, la domanda sarà tenuta in sospeso dal Comune fino al conseguimento dei titoli richiesti, che dovranno essere inviati tempestivamente, in copia elettronica, alla e-mail: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it utilizzando esclusivamente l'apposito modulo (“MODULO INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI SOGGIORNO”) scaricabile nella sezione moduli, in fondo a questa scheda o che può essere ritirato all'ingresso del Comune in via De Nicola, 2.

Come fare: 

PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

La richiedente, per presentare la domanda di Assegno di Maternità anno 2020, invia all'e-mail: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it la scansione in formato pdf o la fotografia di tutte le pagine dell'attestazione ISEE, in corso di validità ed elaborata ai sensi del DPCM 159/2013, specificando sulla stessa la prestazione che intende richiedere (es: AM 2020) ed il proprio numero di telefono cellulare.

Il Comune, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti preliminari, provvederà a contattare direttamente i richiedenti inviando la modulistica necessaria e fornendo un supporto per la compilazione e la presentazione della domanda.

La richiesta sarà presentata a cura dell'Ufficio Sostegno al Reddito utilizzando esclusivamente il modulo redatto dal Comune (art. 57 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005), di cui il fax-simile nella sezione Moduli in fondo a questa scheda; le domande presentate su modulo difforme da quello predisposto dal Comune non saranno prese in considerazione poiché, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, irricevibili dall'Ente per carenza dei requisiti formali. La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta in ogni parte e dovrà aver in allegato le scansioni in formato pdf o le fotografie dei documenti indicati nella “sezione 8” del modulo di domanda redatto dal Comune.

La domanda di Assegno di Maternità 2020 va presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento e si può presentare una sola volta per ogni evento (nascita, adozione o affidamento)

Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si procederà alla revoca del beneficio ed all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.

QUANTO E MODALITA' DEL PAGAMENTO

L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Per l'anno 2020 l'importo, se spettante in misura intera, è pari ad euro 346,39 mensili, per complessivi euro 1.740,60 (euro 348,12 x 5 mesi).
L'assegno è concesso dal Comune, ma è l'INPS che provvede al pagamento in un'unica soluzione, comprendente massimo cinque mensilità.
Il Comune controlla la sussistenza dei requisiti soggettivi ed economici e, conclusi i medesimi, provvede a concedere o negare l'assegno.
In caso di concessione i dati degli aventi diritto sono trasmessi all'INPS che provvederà al pagamento sul c/c bancario o postale intestato del richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati medesimi.

La richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune alla e-mail: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it, esclusivamente con gli appositi moduli predisposti dall'Ente (“MODULO DI COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA” e/o “MODULO DI COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO IBAN”), ogni modifica intervenuta, successivamente alla presentazione della domanda, relativa ai requisiti della residenza e del codice IBAN autocertificati. Tali moduli possono essere scaricati nella sezione moduli, in fondo a questa scheda, ovvero possono essere ritirati all'ingresso del Comune in via De Nicola, 2.

Il Comune di San Giuliano Milanese è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancato pagamento dell'assegno da parte dell'INPS dovuto a irreperibilità del richiedente od ad errata indicazione del IBAN del c/c, qualora l'interessato non abbia comunicato, nelle modalità sopra indicate, le modifiche intervenute successivamente alla presentazione della domanda.

PER INFORMAZIONI

Ufficio Sostegno al Reddito tel. 02 98207355-253 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30

Normative: 

- Art. 74 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151;
- D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452;
- Legge 97/2013;
- DPCM 159/2013;
- Direttiva 2011/98/UE e Sentenza della Corte di giustizia europea 21/06/2017

Referenti Ufficio Sostegno al Reddito

- e-mail: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it
- Luca Cavalieri d'Oro - tel. 02 98207355
- Laura Spoldi – tel. 02 98207253

Responsabile: 

Dott.sa Sabrina Massazza -  tel. 02 98207273
sabrina.massazza@comune.sangiulianomilanese.mi.it