ASSEGNO DI MATERNITA' ANNO 2020
L'Assegno di Maternità concesso dai Comuni ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. n. 151 del 26 marzo 2001 è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS alle madri che non beneficiano dell'indennità di maternità obbligatoria, in presenza di determinati requisiti economici e soggettivi. L'assegno non è cumulabile con altri trattamenti previdenziali.
Destinatari:
L'assegno è rivolto alle madri in caso di nascita, o di affidamento preadottivo o di adozione senza affidamento.
Tale assegno è erogato in misura intera alle madri casalinghe o disoccupate che non hanno diritto a trattamenti economici previdenziali di maternità per il periodo di astensione obbligatoria (due mesi prima del parto e tre mesi dopo) oppure in quota differenziale alle madri che hanno diritto a trattamenti economici previdenziali di maternità per importo inferiore a quello dell'assegno.
Al momento di presentazione della domanda la madre deve:
- essere residente nel Comune di San Giuliano Milanese con il figlio nato o ricevuto in affidamento preadottivo o ricevuto in adozione senza affidamento;
- aver partorito il figlio nel 2020 (l'età dello stesso non deve essere superiore a 6 mesi) ovvero deve essersi verificato, nel 2020, l'ingresso nella famiglia anagrafica della donna, per affidamento preadottivo, di almeno un minore con età non superiore a 6 anni ovvero per adozione senza affidamento (relativamente agli affidamenti e alle adozioni internazionali è sufficiente la minore età);
- essere:
- cittadina italiana;
- cittadina comunitara;
- cittadina non comunitaria in possesso della carta di soggiorno di cui all’art. 9 del D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, oggi sostituita dal “permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo” (art. 1 del D. Lgs. n. 3/2007);
- cittadina non comunitaria familiare di cittadini italiani, dell’Unione Europea o di cittadini soggiornanti di lungo periodo che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente (art. 7, comma 1, lettera a, della legge 97/2013);
- cittadini stranieri in possesso dello status di rifugiato politico o di protezione sussidiaria (Circolare INPS n. 9 del 22/01/2010);
- cittadini di Paesi Terzi che sono stati ammessi in uno stato membro UE a fini diversi dall'attività lavorativa a norma del diritto dell'Unione o nazionale, ai quali è consentito lavorare e che sono in possesso di un permesso di soggiorno ai sensi del Regolamento Ce n. 1030/2002 (art. 3 paragrafo 1 lettera b) della Direttiva 2011/98/UE);
- cittadini di Paesi Terzi che sono stati ammessi in uno stato membro UE ai fini lavorativi a norma del diritto dell'Unione o nazionale (art. 3 paragrafo 1 lettera c) della Direttiva 2011/98/UE);
- possedere un attestazione con valore dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) per prestazioni agevolate rivolte ai minori, calcolato ai sensi dell'art. 7 del DPCM 159/2013, non superiore ad euro 17.416,66 (Comunicato PCM della GU n. 40 del 18/02/2020);
- non aver beneficiato né richiesto l'Assegno di Maternità di Stato dell'INPS.
Casi Particolari
1) Se l'assegno è richiesto dalla madre adottiva occorre distinguere tra:
- adozione nazionale: l'adottato non deve avere un'età superiore a sei anni;
- adozione internazionale: l'adottato non deve avere un'età superiore a diciotto anni;
2) Se l'assegno è richiesto dalla madre affidataria (solo in caso di affido preadottivo) l'affidato non deve avere un età superiore a sei anni;
3) Se la madre o l'adottante o l'affidataria è deceduta oppure minorenne, la domanda viene presentata :
- dal padre, se il figlio è stato riconosciuto e si trova nella famiglia anagrafica del padre ed è soggetto alla sua potestà, oppure se vi sia affidamento esclusivo al padre;
- dal padre, in caso di abbandono del neonato da parte della madre e affidamento esclusivo al padre; inoltre la madre deve risultare residente nel territorio dello Stato al momento del parto;
4) Quando la madre è minorenne e non ricorrono le condizioni di cui al punto 3), la domanda è presentata dal tutore o altro legale rappresentante.
Si osservi che:
- Quando la richiesta è formulata da madre in possesso di uno dei titoli di soggiorno idoneo ai sensi di legge, anche il figlio, che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione Europea, deve essere in possesso del corrispondente titolo di soggiorno collegato ad almeno uno dei genitori.
- Coloro che, al momento di presentazione della domanda, possiedono tutti i requisiti previsti tranne quello del titolo di soggiorno, di cui però hanno fatto la richiesta per sé e per il/i figlo/i nato/i, possono inoltrare comunque la richiesta compilando il modulo. In questa ultima circostanza, ai sensi della Circolare INPS n. 35 del 09/03/2010, la domanda sarà tenuta in sospeso dal Comune fino al conseguimento dei titoli richiesti, che dovranno essere inviati tempestivamente, in copia elettronica, alla e-mail: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it utilizzando esclusivamente l'apposito modulo (“MODULO INTEGRAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AI TITOLI DI SOGGIORNO”) scaricabile nella sezione moduli, in fondo a questa scheda o che può essere ritirato all'ingresso del Comune in via De Nicola, 2.
Come fare:
PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA
La richiedente, per presentare la domanda di Assegno di Maternità anno 2020, invia all'e-mail: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it la scansione in formato pdf o la fotografia di tutte le pagine dell'attestazione ISEE, in corso di validità ed elaborata ai sensi del DPCM 159/2013, specificando sulla stessa la prestazione che intende richiedere (es: AM 2020) ed il proprio numero di telefono cellulare.
Il Comune, dopo aver verificato la sussistenza dei requisiti preliminari, provvederà a contattare direttamente i richiedenti inviando la modulistica necessaria e fornendo un supporto per la compilazione e la presentazione della domanda.
La richiesta sarà presentata a cura dell'Ufficio Sostegno al Reddito utilizzando esclusivamente il modulo redatto dal Comune (art. 57 del D. Lgs. n. 82 del 07/03/2005), di cui il fax-simile nella sezione Moduli in fondo a questa scheda; le domande presentate su modulo difforme da quello predisposto dal Comune non saranno prese in considerazione poiché, ai sensi dell'art. 2 della legge 241/1990, irricevibili dall'Ente per carenza dei requisiti formali. La domanda dovrà essere compilata e sottoscritta in ogni parte e dovrà aver in allegato le scansioni in formato pdf o le fotografie dei documenti indicati nella “sezione 8” del modulo di domanda redatto dal Comune.
La domanda di Assegno di Maternità 2020 va presentata entro il termine perentorio di 6 mesi dalla nascita del bambino o dall'effettivo ingresso del minore in famiglia nel caso di adozione o affidamento e si può presentare una sola volta per ogni evento (nascita, adozione o affidamento)
Qualora dai controlli emerga la non veridicità del contenuto delle autocertificazioni, si procederà alla revoca del beneficio ed all'applicazione delle sanzioni di cui all'art. 76 del DPR 445/2000.
QUANTO E MODALITA' DEL PAGAMENTO
L'importo dell'assegno è annualmente rivalutato sulla base della variazione dell'indice ISTAT. Per l'anno 2020 l'importo, se spettante in misura intera, è pari ad euro 346,39 mensili, per complessivi euro 1.740,60 (euro 348,12 x 5 mesi).
L'assegno è concesso dal Comune, ma è l'INPS che provvede al pagamento in un'unica soluzione, comprendente massimo cinque mensilità.
Il Comune controlla la sussistenza dei requisiti soggettivi ed economici e, conclusi i medesimi, provvede a concedere o negare l'assegno.
In caso di concessione i dati degli aventi diritto sono trasmessi all'INPS che provvederà al pagamento sul c/c bancario o postale intestato del richiedente entro 45 giorni dalla data di ricezione dei dati medesimi.
La richiedente è tenuta a comunicare tempestivamente al Comune alla e-mail: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it, esclusivamente con gli appositi moduli predisposti dall'Ente (“MODULO DI COMUNICAZIONE CAMBIO RESIDENZA” e/o “MODULO DI COMUNICAZIONE AGGIORNAMENTO IBAN”), ogni modifica intervenuta, successivamente alla presentazione della domanda, relativa ai requisiti della residenza e del codice IBAN autocertificati. Tali moduli possono essere scaricati nella sezione moduli, in fondo a questa scheda, ovvero possono essere ritirati all'ingresso del Comune in via De Nicola, 2.
Il Comune di San Giuliano Milanese è esonerato da ogni responsabilità in caso di mancato pagamento dell'assegno da parte dell'INPS dovuto a irreperibilità del richiedente od ad errata indicazione del IBAN del c/c, qualora l'interessato non abbia comunicato, nelle modalità sopra indicate, le modifiche intervenute successivamente alla presentazione della domanda.
PER INFORMAZIONI
Ufficio Sostegno al Reddito tel. 02 98207355-253 dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle 12.30
Normative:
- Art. 74 del D. Lgs. 26/03/2001 n. 151;
- D.P.C.M. 21 dicembre 2000 n.452;
- Legge 97/2013;
- DPCM 159/2013;
- Direttiva 2011/98/UE e Sentenza della Corte di giustizia europea 21/06/2017
Referenti Ufficio Sostegno al Reddito
- e-mail: ufficio.sostegnoreddito@comune.sangiulianomilanese.mi.it
- Luca Cavalieri d'Oro - tel. 02 98207355
- Laura Spoldi – tel. 02 98207253
Responsabile:
Dott.sa Sabrina Massazza - tel. 02 98207273
sabrina.massazza@comune.sangiulianomilanese.mi.it