Accesso civico "semplice" concernente dati, documenti e informazioni soggetti a pubblicazione obbligatoria
Che cos'è l'accesso civico "semplice"?
E' il diritto, esercitabile da chiunque, di chiedere ed ottenere le informazioni che le Pubbliche Amministrazioni dovrebbero pubblicare sul sito internet ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs. n.33/2013.
La richiesta non è soggetta a limitazioni di tipo soggettivo, è gratuita, non deve essere motivata e va avanzata al responsabile della trasparenza. Essa deve essere soddisfatta entro 30 giorni, anche tramite la pubblicazione sul sito internet; in caso di mancata risposta positiva può essere attivato l'intervento sostitutivo ed occorre segnalare l'accaduto all'ufficio per i procedimenti disciplinari.
L'accesso civico si differenzia dal diritto di accesso (L.n. 241/990) sia per l'oggetto, in quanto l'accesso civico si può esercitare solo nei confronti degli atti la cui pubblicazione sia obbligatoria, sia per la modalità: mentre il diritto di accesso "ordinario" è sottoposto alla necessità di presentare una domanda motivata che si basi su un interesse qualificato, e al pagamento dei diritti di ricerca e riproduzione (eventuale), il diritto di accesso civico non è sottoposto a limitazione alcuna, ed è completamente gratuito.
L'art. 5 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 ("Decreto Trasparenza"), prevede infatti:
1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
2. La richiesta di accesso civico non è sottoposta ad alcuna limitazione quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente non deve essere motivata, è gratuita e va presentata al responsabile della trasparenza dell'amministrazione obbligata alla pubblicazione di cui al comma 1, che si pronuncia sulla stessa.
3. L'amministrazione, entro trenta giorni, procede alla pubblicazione nel sito del documento, dell'informazione o del dato richiesto e lo trasmette contestualmente al richiedente, ovvero comunica al medesimo l'avvenuta pubblicazione, indicando il collegamento ipertestuale a quanto richiesto. Se il documento, l'informazione o il dato richiesti risultano già pubblicati nel rispetto della normativa vigente, l'amministrazione indica al richiedente il relativo collegamento ipertestuale.
4. Nei casi di ritardo o mancata risposta il richiedente può ricorrere al titolare del potere sostitutivo di cui all'articolo 2, comma 9-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, che, verificata la sussistenza dell'obbligo di pubblicazione, nei termini di cui al comma 9-ter del medesimo articolo, provvede ai sensi del comma 3.
5. La tutela del diritto di accesso civico è disciplinata dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, così come modificato dal presente decreto.
6. La richiesta di accesso civico comporta, da parte del Responsabile della trasparenza, l'obbligo di segnalazione di cui all'articolo 43, comma 5.
Come presentare la richiesta di accesso civico:
La richiesta può essere trasmessa attraverso uno specifico modulo (v. fondo pagina) e presentata:
- tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it (nell'oggetto indicare: "Istanza di accesso civico")
- tramite posta ordinaria all'indirizzo: Responsabile della trasparenza del Comune, Via De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese
- con consegna diretta presso l'Ufficio Protocollo del Comune (Via De Nicola 2) allegando fotocopia di un documento d'identità valido
Nominativo Responsabile della Trasparenza e titolare del potere sostitutivo attivabile nei casi di ritardo o mancata risposta (art. 2 c.9-bis Legge n°241/1990):
Segretario Generale, dott. Giovanni Andreassi
Riferimenti telefonici: Ufficio Relazioni con il Pubblico 0298207.216/389/268
urp@sangiulianonline.it