Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori

Che cos'è l'accesso civico "generalizzato"?
L’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n.33/2013 (cosiddetto “Decreto Trasparenza”) ha definito una nuova tipologia di accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso della PA non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”( art 1, comma 1 Decreto Trasparenza).

In particolare, il richiamato art. 5  comma 2 prevede che “chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti".
 
L’art. 5 –bis dettaglia le  esclusioni e i limiti all'accesso civico "generalizzato" a tutela degli interessi pubblici inerenti a:
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale; 
c) la difesa e le questioni militari; 
d) le relazioni internazionali; 
e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato; 
f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;
g) il regolare svolgimento di attività ispettive;
 
nonché a tutela di  interessi privati quali :
a) la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia; 
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza; 
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
 
L’accesso non può essere concesso se in contrasto con disposizioni di legge che definiscono specifici divieti di accesso o divulgazione.
 

Come presentare la richiesta di accesso civico?
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere effettuata dai soggetti interessati esclusivamente attraverso il modulo allegato qui sotto e non va motivata.
Deve essere indirizzata al Dirigente dell'ufficio che detiene i documenti/atti/informazioni e può essere presentata attraverso i seguenti canali:

- PEC, all'indirizzo: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it;
- posta ordinaria, all'indirizzo: Comune di San Giuliano Milanese, via E. De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese
- ufficio Protocollo del Comune di San Giuliano Milanese, via E De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese.

La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti: saranno ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste.
Qualora la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’Amministrazione, la stessa sarà rifiutata con apposito provvedimento.

Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali o eventuali spese di spedizione

Procedimento
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di presenza di controinteressati, i tempi sono sospesi al fine di acquisire il consenso o il diniego dello stesso.
In caso di accoglimento, l’Ente locale provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso di accoglimento della richiesta nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Ente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente dati e documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione al controinteressato.
L’Ente è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o limitazione all’accesso.