Accesso civico "generalizzato" concernente dati e documenti ulteriori
Che cos'è l'accesso civico "generalizzato"?
L’art. 5 comma 2 del D.Lgs. n.33/2013 (cosiddetto “Decreto Trasparenza”) ha definito una nuova tipologia di accesso civico generalizzato ai dati e documenti in possesso della PA non condizionato alla titolarità di situazioni giuridicamente rilevanti, volto a favorire “forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull’utilizzo delle risorse pubbliche”( art 1, comma 1 Decreto Trasparenza).
a) la sicurezza pubblica e l'ordine pubblico;
b) la sicurezza nazionale;
c) la difesa e le questioni militari;
b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;
c) gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali.
Come presentare la richiesta di accesso civico?
La richiesta di accesso civico generalizzato deve essere effettuata dai soggetti interessati esclusivamente attraverso il modulo allegato qui sotto e non va motivata.
Deve essere indirizzata al Dirigente dell'ufficio che detiene i documenti/atti/informazioni e può essere presentata attraverso i seguenti canali:
- PEC, all'indirizzo: comune.sangiulianomilanese@cert.legalmail.it;
- posta ordinaria, all'indirizzo: Comune di San Giuliano Milanese, via E. De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese
- ufficio Protocollo del Comune di San Giuliano Milanese, via E De Nicola 2 - 20098 San Giuliano Milanese.
La richiesta di accesso generalizzato deve identificare i documenti e i dati richiesti: saranno ritenute inammissibili le richieste formulate in modo così vago da non permettere all’Amministrazione di identificare i documenti o le informazioni richieste.
Qualora la richiesta risulti manifestamente irragionevole, tale cioè da comportare un carico di lavoro in grado di interferire con il buon funzionamento dell’Amministrazione, la stessa sarà rifiutata con apposito provvedimento.
Il rilascio di dati e documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentato per la riproduzione su supporti materiali o eventuali spese di spedizione
Procedimento
Il procedimento deve concludersi con provvedimento espresso e motivato entro 30 giorni dalla presentazione dell’istanza, con la comunicazione al richiedente e agli eventuali controinteressati. In caso di presenza di controinteressati, i tempi sono sospesi al fine di acquisire il consenso o il diniego dello stesso.
In caso di accoglimento, l’Ente locale provvede a trasmettere tempestivamente al richiedente i dati o i documenti richiesti. Nel caso di accoglimento della richiesta nonostante l’opposizione del controinteressato, salvi i casi di comprovata indifferibilità, l’Ente ne dà comunicazione al controinteressato e provvede a trasmettere al richiedente dati e documenti richiesti non prima di 15 giorni dalla ricezione della stessa comunicazione al controinteressato.
L’Ente è tenuto a motivare l’eventuale rifiuto, differimento o limitazione all’accesso.